AssoAmbiente

Circolari

022/2018/LE

Lo scorso 21 gennaio è stata pubblicata la Circolare del MATTM (Prot. n. 0001121) recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, riportata in allegato, che annulla e sostituisce la precedente di pari oggetto emanata dallo stesso Ministero il 15 marzo 2018 (cfr. circolare associativa n. 058/2018).

Il presente documento ministeriale, anche in considerazione dei numerosi incendi che nell’ultimo periodo hanno interessato gli impianti di gestione dei rifiuti, si propone di “definire in via generale le buone pratiche per una gestione ottimale degli impianti adibiti alla gestione dei rifiuti, e di fornire a tutte le autorità in grado di eseguire attività di controllo, adeguati strumenti anche per verifiche di tipo più speditivo”.

La riscrittura della Circolare Ministeriale, realizzata a seguito di un confronto tra il Ministero, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, le amministrazioni regionali e le Agenzie ambientali, si è resa necessaria per tener conto delle “pertinenti osservazioni presentate” dalle rappresentanze, compresa FISE Assoambiente, e procedere “ad un’ottimizzazione ed aggiornamento dei relativi contenuti”. A riguardo, si rinvia alla precedente comunicazione associativa (cfr. circolare n. 065/2018) per gli aspetti di criticità che erano stati comunicati al MATTM.

Sotto un profilo di carattere generale il documento ministeriale:

  • richiama l’importanza di un’urgente emanazione delle linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni (ex art. 195, comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs. n. 152/06), per uniformare a livello nazionale le autorizzazioni per lo stoccaggio dei rifiuti e, nelle sue more, individua alcuni elementi per la buona pratica di gestione degli stoccaggi,
  • contiene, analogamente alla precedente versione (marzo 2018), concetti già definiti nell’ambito delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti in vigore, relative allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti (DM 29 gennaio 2007).

Più nello specifico, la Circolare del MATTM interviene sui seguenti aspetti, fornendo in tal modo risposta a tutte le richieste di precisazione e segnalazione di criticità sollevate dall’Associazione:

  • specifica che non ha carattere obbligatorio, bensì di indirizzo: La presente nota circolare, di carattere non cogente, annulla e sostituisce pertanto il documento prot. 4064 del 15/03/18;
  • definisce il perimetro di applicazione specificando che si applica a tutti gli impianti che trattano rifiuti;
  • relativamente alla conduzione tecnica:
    1. supera la confusione tra la figura di direttore tecnico dell’impianto e del Responsabile Tecnico (RT), chiarendo che la responsabilità delle gestione operativa dell’impianto deve essere “affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione”;
    2. chiarisce che la continua presenza del direttore tecnico presso l’impianto si riferisce “all’orario di operatività dello stesso;
    3. prevede la collaborazione del direttore tecnico “con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore”;
  • relativamente alle indicazioni operative:
    1. specifica che “qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, è opportuno limitare le altezze di abbancamento a 3 metri; le autorità competenti potranno comunque autorizzare altezze superiori, entro gli eventuali limiti previsti dalle eventuali specifiche norme di riferimento, purché ciò sia compatibile con la sicurezza e la stabilità dei cumuli, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto”;
    2. introduce sui tempi di stoccaggio la possibilità di valutazioni “caso per caso”, pur confermando l’indirizzo generale di limitarne la durata;
    3. chiarisce che le operazioni successive allo stoccaggio devono essere limitate ad impianti strettamente collegati dove “per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale”;
    4. non prevede più l’invito alle Autorità competenti regionali ad estendere l’obbligo di prestazione delle garanzie fideiussorie anche agli impianti operanti in procedura semplificata specificando che È noto come la Corte costituzionale, da ultimo con sent. n. 67 del 2014, abbia ricondotto il tema delle garanzie finanziarie alla competenza esclusiva statale in tema di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (art. 117, comma secondo, lett. s), cui è possibile affiancare anche quella in materia di «ordinamento civile» (art. 117, comma secondo, lett. l). Non è dunque possibile, per le Regioni, esercitare le proprie funzioni normative sul tema.

Nel rimandare alla circolare del MATTM, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 25.01.2019
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