La Corte di Cassazione, III sezione Penale, con sentenza 29 gennaio 2019, n. 4238 è intervenuta sul tema spandimento fanghi ed in particolare sull’invio a recupero, per la produzione di compostaggio (attività che, nell'ipotesi accusatoria, si assumeva illecita) di fanghi provenienti da impianti di depurazione.
La sentenza richiama nelle argomentazioni anche la precedente sentenza della Corte di Cassazione n. 27958 del 31 gennaio 2017 (Pagnin) nella quale si è affermato che l'uso agronomico presuppone che il fango "sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell'allegato 5, al Titolo V, parte IV Dlgs n. 152 del 2006), salvo siano espressamente previsti, esclusivamente in forza di legge dello Stato, parametri diversi, siano essi più o meno rigorosi, nelle tabelle allegate alla normativa di dettaglio (decreto n. 99 del 1992) relativa allo spandimento dei fanghi o in provvedimenti successivamente emanati", precisando che la questione si ritiene superata a seguito dell'entrata in vigore dell’art. 41 del Dl 28 settembre 2018, n. 109 (DL Genova) (v. circolare associativa n. 231/2018). Infatti rispetto alle disposizioni dell’art. 41 del DL Genova, la sentenza precisa che “andranno apprezzati esclusivamente i parametri in essa indicati, considerando comunque che gli stessi riguardano l'utilizzazione dei fanghi e devono pertanto essere rispettati in tale fase ultimativa della loro gestione”.
Tra i vari passaggi richiamati nella sentenza in oggetto segnaliamo in particolare:
Sul tema spandimento fanghi, l’Associazione sta partecipando ai tavoli avviati dal MATTM e dalla Regione Lombardia al fine di definire un contesto normativo e operativo stabile e certo.
Nel rimandare alla sentenza in oggetto, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.