AssoAmbiente

Circolari

048/2019/MI

Si segnala una pronuncia emessa pochi giorni fa dal Tribunale di Bologna e relativa alla rivendicazione avanzata da un lavoratore dipendente di cooperativa sociale, operante nella raccolta di rifiuti nella provincia di Bologna in virtù di un contratto di appalto, che imponeva alla cooperativa stessa “l’osservanza di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL servizi ambientali”.

A seguito della rivendicazione in sede giudiziale del lavoratore, la cooperativa si è difesa sostenendo il diritto di applicare il contratto collettivo della propria categoria intesa come tipologia giuridica di società, essendo per natura incompatibile con i contratti collettivi, e le relative condizioni economiche, previste per le imprese aventi finalità di lucro.

Al di là del tema, che rimane controverso in particolare nelle previsioni dei bandi di gara oltre che in alcune interpretazioni fornite dall’ANAC, la sentenza in esame riporta un passo di particolare rilievo laddove sostiene, indipendentemente dalle norme in materia di applicazione del CCNL nelle gare di appalto pubbliche, l’illegittimità dell’utilizzo di un contratto collettivo stipulato per finalità di natura sociale in ambiti di aperta concorrenza con altre tipologie di imprese.

Il Tribunale di Bologna sostiene infatti, condivisibilmente, che “l’applicabilità di uno speciale regime contrattuale per le cooperative sociali è previsto nei settori specifici di intervento di tali cooperative per favorire l’inclusione lavorativa di lavoratori svantaggiati, ma non vale come regola in ogni settore, perché così impostata viene a smontare un canone essenziale del libero mercato che è la parità di condizioni dei partecipanti ad una gara di appalto in quanto, potendo offrire un prezzo più basso a danno dei propri lavoratori (che in questo caso non sono assolutamente lavoratori svantaggiati se non nel trattamento economico), e dei concorrenti, facilmente si aggiudicano la gara”.

Ancora, il Tribunale, nel sostenere la chiara violazione del principio costituzionale della libertà di iniziativa economica, dichiara ciò “non accettabile, perché a pagarne le conseguenze sarebbe oltre la libera iniziativa economica anche il lavoratore che vedrebbe contratto il suo diritto ad una retribuzione adeguata ai criteri costituzionali dell’art. 36”.

Ferma rimanendo quindi la possibilità per le società cooperative di partecipare ad ogni gara come previsto anche dal codice degli appalti, quello che secondo il Tribunale non è possibile consentire è che in nome di benefici, accordati per tutt’altre finalità, le stesse società cooperative “possano offrire servizi a prezzi non concorrenziali pagando i propri lavoratori meno degli altri. Un conto è il regime fiscale, altro il trattamento economico riservato ai lavoratori che non può essere deteriore nei caso, come quello in esame, in cui ci troviamo non nell’esigenza di consentire l’inserimento di un soggetto svantaggiato nel mercato del lavoro, ma di competere per la gestione di un servizio”.

Il Tribunale infine ha smontato la tesi difensiva per cui applicando il CCNL FISE ASSOAMBIENTE ai dipendenti della cooperativa, gli utenti del servizio, quindi i cittadini, si ritroverebbero a pagare tariffe maggiori agli enti locali, sostenendo che è compito dell’impresa organizzare al meglio la propria attività ottimizzando quanto più possibile i servizi, non limitandosi quindi a ribaltare, a discapito delle retribuzioni dei lavoratori, il minor prezzo offerto dalla cooperativa appaltatrice per lo svolgimento dei servizi.

Organi di stampa rilevano analoghe pronunce di Tribunali in altre province sia dell’Emilia-Romagna che in Liguria; ciò che appare importante, tuttavia, nella sentenza in esame, è la tesi dell’illegittimità dell’utilizzo del CCNL Cooperative Sociali in un contesto di concorrenzialità, tesi che si auspica possa essere fatta propria dagli enti committenti fin dalla fase di gara e non solo a posteriori nelle aule giudiziarie.

Il testo integrale della sentenza è disponibile via posta elettronica previa richiesta all’indirizzo d.miccoli@fise.org.

» 08.02.2019

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