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085/2019/TO

Dopo i diversi annunci del Governo sull’imminente arrivo del decreto urgente per far ripartire i lavori pubblici, il Consiglio dei Ministri di questa settimana dovrebbe approvare uno dei due atti che porterà alla rivisitazione del Codice dei contratti pubblici: il c.d. Decreto “sblocca cantieri”.

Una volta approvato il decreto urgente - subito in vigore – verrà avviato un riordino di tutta la normativa sugli appalti che dovrebbe essere realizzato con un decreto legislativo successivo ad una legge delega contenente principi e criteri che lascerebbero al Governo la possibilità di scegliere tra due opzioni: la riscrittura integrale del Codice o la sua correzione ed integrazione.

In tale quadro - dopo una serie di incontri sul tema delle opere pubbliche tenutisi venerdì 15 marzo tra il Governo con i Presidenti delle Regioni, Anci e Upi, con Ance, Confindustria, Cna e Confartigianato e con i sindacati - è stato diffuso il contenuto dello schema del testo del Decreto “sblocca cantieri” che – come accennato - dovrebbe essere approvato in settimana dal Governo e contenere modifiche ad una moltitudine di articoli del D.lgs. n. 50/2016.

In breve si indicano i contenuti più rilevanti delle schede di supporto al decreto legge c.d. “sblocca cantieri” che tra l’altro, inseriscono:

  • la possibilità di affidamento di lavori non soltanto di manutenzione ordinaria ma, anche, straordinaria sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso (sostituzione dell’art. 23, comma 3-bis);
  • la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a carico dell’amministrazione di appartenenza in caso di verifica della progettazione affidata a dipendenti interni (inserimento nell’art. 26 del comma 5-bis);
  • la previsione dell’obbligatorietà dell’inserimento dei criteri ambientali minimi soltanto nelle opere di importo superiore alla soglia comunitaria (modifica dell’art. 34, comma 3);
  • la risoluzione della procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 del 25 gennaio 2019, con modifiche, nel caso di appalti aggiudicati anche non contemporaneamente per lotti distinti, atte a computare il valore complessivo stimato degli appalti sulla totalità di tali lotti (modifica dell’art. 35, commi 9 e 10);
  • l'estensione dell’ambito di applicazione dell’anticipazione da corrispondere all’appaltatore anche ai servizi e alle forniture (modifica dell’art. 35, comma 18);
  • l'estensione a regime delle previsioni transitorie di innalzamento delle soglie per gli affidamenti diretti senza gara di cui all’art. 1, comma 912 della L .n. 145/2018 (modifica dell’art. 36, commi 1 e 2);
  • la semplificazione e implementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese con incentivazione degli aspetti della territorialità e della filiera corta (inserimento nell’art. 36 del comma 6-bis);
  • il chiarimento dei requisiti che deve possedere l’operatore economico in tema di appalto integrato di progettazione ed esecuzione, assicurando, inoltre, certezza dei pagamenti per il progettista che collabora con l’appaltatore attraverso la previsione dell’obbligo del pagamento diretto del progettista stesso (modifica dell’art. 59, comma 1-bis ed inserimento del comma 1-quater);
  • la rimodulazione delle modalità di individuazione dei membri delle commissioni nel caso di aggiudicazioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di non rallentare lo svolgimento delle procedure di gara ed assicurare lo svolgimento delle stesse (integrale sostituzione dell’art. 77);
  • l'estensione della facoltà di utilizzo del criterio del prezzo più basso per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria quando l’affidamento degli stessi avviene, in generale, sulla base del progetto esecutivo e per i lavori di manutenzione ordinaria: infatti, in tali ipotesi appare oneroso e anti economico l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (modifica dell'art. 95, comma 4);
  • la modifica degli algoritmi relativi alla soglia di anomalia (sostituzione dell’art. 97, comma 2);
  • l'eliminazione, nel subappalto, dell’obbligo di non superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori con il limite del 30 per cento applicato alla sola categoria prevalente ed eliminazione dell’obbligo di non superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo anche per i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e ciò al fine di risolvere parte della procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 (modifica dell’art. 105, commi 2 e 4 ed abrogazione del comma 6);
  • l'incentivazione di alcune attività, espletate all’interno dell’amministrazione, connotate da un maggiore impegno e responsabilità con l’inserimento per i pubblici dipendenti delle attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione all’interno di quelle attività incentivate con la percentuale del 2% (modifica dell’art. 113, commi 2 e 3).

Nel rimandare alle schede di supporto al decreto legge “sblocca cantieri” in via di approvazione, allegate alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 18.03.2019
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