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Circolari

110/2019/TO

Sulla G. U. n. 92 del 18 aprile u.s. è stato pubblicato il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. Decreto Sblocca Cantieri).

Il decreto sarà in vigore fino al 17 giugno 2019 (60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta) e necessiterà della sua conversione con il passaggio ai due rami del Parlamento.

Il decreto è stato suddivisa nei seguenti 3 Capi:

  • Capo I (artt. 1-5) - Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana;
  • Capo II (artt. 6-20) - Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell’area Etnea;
  • Capo III (artt. 21-30) - Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola terme e Lacco ameno dell’isola di Ischia nel 2017.

Il Capo I introduce 81 modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti). Tra queste segnaliamo, in particolare:

  • cancellati gli obblighi di pubblicazione delle liste di ammessi ed esclusi alla gara al fine della proposizione dei ricorsi con il rito super-accelerato che viene eliminato con la cancellazione dei relativi articoli dal codice del processo amministrativo;
  • estesa anche ai servizi e forniture l'anticipazione del prezzo d'appalto del 20% (prima era applicata soltanto ai lavori pubblici);
  • eliminato l'obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante;
  • precisato che l’impresa principale non può più essere esclusa per condanna definitiva o richiesta di applicazione della pena su richiesta o mancanza/perdita dei requisiti di un subappaltatore;
  • introdotta la possibilità di escludere un'impresa nel caso in cui la stazione appaltate venga a conoscenza e possa dimostrare che l'operatore non è in regola con gli obblighi fiscali o contributivi;
  • chiarito per quanto tempo deve durare l'esclusione dalle gare per le imprese condannate per reati rilevanti ai fini del codice appalti;
  • eliminato, nel criterio di aggiudicazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, il tetto del 30% per il punteggio economico;
  • nei contratti al di sotto della soglia comunitaria, il DGUE (Documento di Gara unico europeo) è sostituito da formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione;
  • prevista reintroduzione di un regolamento attuativo del Codice degli appalti. Fino alla data di entrata in vigore rimarranno valide le attuali linee guida ANAC;
  • eliminata, tra i motivi di esclusione dalle gara, la parte che prevedeva l'esclusione in caso di condanna riferita ad un subappaltatore;
  • modificati i criteri per il calcolo delle offerte anomale (modifiche introdotte al comma 2 dell’articolo 97 del Codice dei contratti pubblici);
  • in materia di subappalto, con le modifiche introdotte agli articoli 105 e 174 del Codice dei contratti:
    • è previsto l'utilizzo del subappalto fino alla quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
    • viene eliminato l'obbligo di indicare la terna di nominativi di sub-appaltatori;
    • viene eliminato l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione.

Per una rapida consultazione delle modifiche recate al codice dei contratti pubblici alleghiamo, oltre al testo del DL 32/2019 pubblicato in Gazzetta, una tabella in cui sono riportate, in tre colonne, le modifiche introdotte (fonte lavoripubblici.it).

Nel rimandare agli allegati per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 23.04.2019
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