Lo scorso 16 aprile il Parlamento ha approvato in via definitiva il Ddl “Legge europea 2018” che ora dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tale provvedimento ha il compito di correggere l’ordinamento nazionale in seguito all’apertura di procedure di infrazione UE per il mancato o incompleto o scorretto recepimento delle direttive europee.
Di seguito si riportano le principali disposizioni di interesse ambientale presenti nel Ddl:
Viene poi modificato l’articolo 23 sul sistema di finanziamento dei RAEE domestici assicurando che il rimborso ai produttori, con le modalità elaborate dal MATTM, sia assicurato solamente nel caso di AEE trasferite per l'immissione sul mercato fuori dal territorio nazionale (viene quindi eliminato il rimborso per le AEE avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di gestione individuali o collettivi previsti).
La modifica all'articolo 28 sul marchio del produttore prevede che il marchio o simbolo rappresentato dal "contenitore di spazzatura su ruote barrato", in caso di impossibilità di apposizione sull'apparecchiatura, dovrà essere stampato anche sulla garanzia, oltre che sull'imballaggio e le istruzioni dell'apparecchiatura. Inoltre viene eliminata ogni deroga all'obbligo di apporre il marchio di fabbrica sull'apparecchiatura, anche se di piccole dimensioni.
Infine viene modificato l'allegato VI, che fornisce un elenco dei requisiti necessari a distinguere le spedizioni di AEE usate dalle spedizioni di RAEE, eliminando il requisito relativo a un "contratto di riparazione" (punto 2, lettera a) non previsto dal corrispondente allegato della direttiva UE;
La formulazione approvata all’art. 20 della Legge europea non riallinea la normativa nazionale con la disciplina comunitaria, come peraltro evidenziato anche dai membri del Parlamento e delle Commissioni di riferimento in diversi momenti della discussione. Pertanto vengono esclusi dal regime dei rifiuti “gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni purché utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione e con cessione a terzi, senza danneggiare l'ambiente e mettere in pericolo la salute umana”;
Nel rimandare al testo del Ddl, presente in allegato, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.