AssoAmbiente

Circolari

112/2019/CS

Lo scorso 16 aprile il Parlamento ha approvato in via definitiva il Ddl “Legge europea 2018” che ora dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tale provvedimento ha il compito di correggere l’ordinamento nazionale in seguito all’apertura di procedure di infrazione UE per il mancato o incompleto o scorretto recepimento delle direttive europee.

Di seguito si riportano le principali disposizioni di interesse ambientale presenti nel Ddl:

  • Articolo 19 “Disposizioni relative ai RAEE” - Le modifiche riguardano il D.Lgs. 49/2014 sulla gestione dei RAEE. In particolare, il provvedimento interviene sull’articolo 14 sul tasso di raccolta differenziata, prevedendo a riguardo che i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettano annualmente e gratuitamente ad ISPRA i dati relativi ai RAEE ricevuti presso i distributori, presso gli impianti di raccolta e trattamento e quelli oggetto di raccolta differenziata.

Viene poi modificato l’articolo 23 sul sistema di finanziamento dei RAEE domestici assicurando che il rimborso ai produttori, con le modalità elaborate dal MATTM, sia assicurato solamente nel caso di AEE trasferite per l'immissione sul mercato fuori dal territorio nazionale (viene quindi eliminato il rimborso per le AEE avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di gestione individuali o collettivi previsti).

La modifica all'articolo 28 sul marchio del produttore prevede che il marchio o simbolo rappresentato dal "contenitore di spazzatura su ruote barrato", in caso di impossibilità di apposizione sull'apparecchiatura, dovrà essere stampato anche sulla garanzia, oltre che sull'imballaggio e le istruzioni dell'apparecchiatura. Inoltre viene eliminata ogni deroga all'obbligo di apporre il marchio di fabbrica sull'apparecchiatura, anche se di piccole dimensioni.

Infine viene modificato l'allegato VI, che fornisce un elenco dei requisiti necessari a distinguere le spedizioni di AEE usate dalle spedizioni di RAEE, eliminando il requisito relativo a un "contratto di riparazione" (punto 2, lettera a) non previsto dal corrispondente allegato della direttiva UE;

  • Articolo 20 “Disposizioni relative allo smaltimento di sfalci e potature” - La norma interviene sull'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 dedicato alle esclusioni dall'applicazione della disciplina dei rifiuti. L’art. 185 era già stato modificato nel 2016 con il Collegato Agricoltura (Legge 154/2016) che aveva escluso dall’applicazione dalla parte quarta del Codice Ambientale (esclusione dai rifiuti) di sfalci e potature da aree verdi quali parchi, giardini e aree cimiteriali. Tale intervento aveva determinato l’avvio da parte dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia dell’EU-Pilot 9180/17/ENVI (atto che, se non risolto, precede l’avvio della procedura di infrazione).

La formulazione approvata all’art. 20 della Legge europea non riallinea la normativa nazionale con la disciplina comunitaria, come peraltro evidenziato anche dai membri del Parlamento e delle Commissioni di riferimento in diversi momenti della discussione. Pertanto vengono esclusi dal regime dei rifiuti “gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni purché utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione e con cessione a terzi, senza danneggiare l'ambiente e mettere in pericolo la salute umana”;

  • Articolo 21 “Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi – Il provvedimento interviene con l’abrogazione delle disposizioni recanti l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi (commi 149, 150 e 151 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Queste prevedevano che ai titolari di impianti a biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili, che avevano cessato entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare degli incentivi sull'energia prodotta, venisse concesso il diritto a fruire, fino al 31 dicembre 2020, di un incentivo sull'energia prodotta.

Nel rimandare al testo del Ddl, presente in allegato, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 24.04.2019
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