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Circolari

126/2019/TO

La Corte di Giustizia Ue si è pronunciata con la sentenza dell’8 maggio 2019, causa C?305/18 sul decreto “Sblocca Italia” (D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con Legge 11 novembre 2014, n. 164) il quale proponeva all’art. 35 una rete nazionale integrata di inceneritori, rendendoli “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”.

Trattasi di pronuncia pregiudiziale che segue alla domanda di rinvio del Tar del Lazio (ordinanza n. 4574 del 24 aprile 2018) il quale ha posto, nel corso di un contenzioso, alcune questioni di conformità al cospetto della normativa europea, ovvero in breve:

  • se sia conforme al diritto europeo qualificare solo gli impianti di incenerimento quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, dato che una simile qualificazione non è stata parimenti riconosciuta dal legislatore interno agli impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, pur essendo tali due modalità preminenti nella gerarchia dei rifiuti;
  • in subordine, se sia conforme al diritto europeo qualificare gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, allo scopo di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, oltre che al fine di limitare il conferimento di rifiuti in discarica;
  • se sia conforme al diritto europeo che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa con proprio decreto rideterminare in aumento la capacità degli impianti di incenerimento in essere nonché determinare il numero, la capacità e la localizzazione regionale degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo determinato, con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, senza che tale normativa interna preveda che, in fase di predisposizione di tale piano emergente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si applichi la disciplina di valutazione ambientale strategica (VAS).

La Corte, in merito ai quesiti, ha statuito che:

  1. Il principio della “gerarchia dei rifiuti”, […] deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale […] che qualifica gli impianti di incenerimento dei rifiuti come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”, purché tale normativa sia compatibile con le altre disposizioni di detta direttiva che prevedono obblighi più specifici”;
  2. L’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, costituita da una normativa di base e da una normativa di esecuzione, che determina in aumento la capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti e che prevede la realizzazione di nuovi impianti di tale natura, rientra nella nozione di “piani e programmi”, ai sensi di tale direttiva, qualora possa avere effetti significativi sull’ambiente e deve, di conseguenza, essere soggetta ad una valutazione ambientale preventiva”.

Nel rimandare alla sentenza in oggetto, allegata alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 14.05.2019
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