Si segnala l’allegato provvedimento emesso dal Tribunale di Torino e relativo ad una regolamentazione contrattuale di altro comparto ma applicabile, come principi, anche al CCNL 6 dicembre 2016 in relazione all’istituto in oggetto.
Nel caso di specie, alcuni dipendenti di un’azienda di trasporti pubblici torinese, attraverso un sindacato “autonomo” hanno contestato l’iscrizione “contrattuale” al Fondo di categoria (Fondo “Priamo” nel settore dei trasporti pubblici), prevista in favore di tutti i dipendenti non aderenti volontariamente, analogamente a quanto stabilito nell’articolo 67 del CCNL Assoambiente 6 dicembre 2016, come modificato dall’ultimo rinnovo.
I lavoratori in pratica sostenevano l’illegittimità della norma contrattuale che ha previsto l’iscrizione “generalizzata” ad un determinato fondo di previdenza complementare, senza possibilità per il singolo di optare per altri fondi; conseguentemente, sostenevano l’illegittimità della stessa norma anche nella parte in cui prevede il venir meno dell’obbligo contributivo del datore di lavoro nel caso di opzione volontaria del lavoratore ad altro fondo, diverso da quello di categoria.
La sentenza del Tribunale di Torino n. 836/2019 del 14 maggio u.s., riporta diversi ragionamenti, utili in quanto l’istituto dell’”iscrizione contrattuale” alla previdenza complementare è stato disciplinato in maniera quasi identica nel CCNL Assoambiente e in quello oggetto della vicenda giudiziaria, così sintetizzabili:
Il Tribunale ha sottolineato l’inesistenza di un danno posto in capo ai lavoratori in virtù dell’applicazione della norma contrattuale, specificando inoltre che l’”interesse ad agire” in giudizio deve essere sempre sostenuto da giuridiche ed oggettive circostanze, non rilevate nella fattispecie.
Il Tribunale ha sottolineato in diversi punti come la disciplina contrattuale non comprima in alcun modo la libertà di adesione volontaria ad altri fondi da parte del lavoratore.
Nessuna limitazione è stata prevista infatti alla possibilità per il singolo di aderire ad altri fondi ovvero di trasferire la propria posizione da un fondo ad un altro, fatte salve le previsioni del d. lgs. n. 252/2005.
Inoltre, non è stato imposto alcun obbligo a carico del lavoratore di versare contributi ad un fondo di previdenza non liberamente scelto.
E’ pertanto legittimo, per le Parti stipulanti un CCNL di categoria nonchè Fonti istitutive di un Fondo di previdenza complementare, prevedere versamenti aggiuntivi a carico dei datori di lavoro solo se indirizzati ad un Fondo specifico e non ad altri (in analogia a quanto previsto dall’articolo 67, commi 5 e seguenti, del CCNL Assoambiente, che a sua volta ha recepito un accordo sindacale sottoscritto a livello nazionale l’1 marzo 2007 e disciplinante proprio tale aspetto, nel caso di adesione volontaria del lavoratore).
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Conseguentemente, dopo una breve ed utile disamina delle principali norme di legge in materia, il Tribunale ha respinto la domanda dei lavoratori, condannandoli alle spese del giudizio.