AssoAmbiente

Circolari

154/2019/MI

Facendo seguito alla circolare n. 137/2019 del 24 maggio u.s., si informa che il 5 giugno u.s. si sono incontrate le Associazioni Imprenditoriali del settore con le Organizzazioni Sindacali, in accoglimento anche dell’invito della Commissione di Garanzia a risolvere in sede negoziale i punti da essa richiamati nella comunicazione del 23 maggio u.s.

La Commissione, come si ricorderà, aveva infatti invitato le Parti, ad esito dell’audizione delle Associazioni datoriali del 9 maggio u.s., a trovare una soluzione condivisa in sede negoziale sui seguenti temi:

  • Procedure di raffreddamento e conciliazione: definite “di difficile applicazione” dalla Commissione, poiché l’attuale stesura non contempla il caso, per la verità largamente maggioritario, in cui a proclamare lo sciopero siano organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL, e quindi quasi sempre non rappresentate nella RSU;
  • Servizi minimi garantiti: secondo la Commissione devono essere aggiornate le prestazioni indispensabili alla luce delle innovazioni intervenute dopo il 2001, con riferimento particolare alla raccolta “porta a porta” e alla frazione organica;
  • Informativa all’utenza: secondo la Commissione andrebbe migliorato tale aspetto nell’obiettivo di ridurre i disagi, anche attraverso una più rapida normalizzazione e del ripristino della situazione,

dando tempo alle Parti fino al 31 luglio p.v. per la definizione di un accordo in sede negoziale.

***

In occasione dell’incontro, quindi, Assoambiente ha aderito alla posizione di Utilitalia nell’obiettivo di ridiscutere l’accordo in materia di sciopero dell’1.3.2001, possibilmente migliorandolo per le imprese rappresentate, anche in ottemperanza a quanto auspicato fortemente dalla Commissione di Garanzia nel corso dell’Audizione del 9 maggio u.s. e della comunicazione scritta del 24 maggio u.s.

Se da parte di Utilitalia si è sostenuto come un’intesa sul tema costituisca presupposto necessario anche solo per l’apertura del tavolo di rinnovo del CCNL, le Organizzazioni Sindacali hanno replicato sostenendo che l’intervento della Commissione di Garanzia, non richiesto da loro, ha facilitato il Tavolo avendo individuato, nella comunicazione del 23 maggio, secondo la loro interpretazione, “i temi esclusivi” oggetto del negoziato.

Ciò anche considerando, sempre a loro dire, i tempi stretti “concessi” dalla Commissione di Garanzia (entro il 31 luglio p.v.), che non consentirebbero l’approfondita disamina di tutti i punti oggetto della proposta datoriale.

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Nel merito, i punti affrontati nella discussione:

Titolarità della proclamazione e procedure di raffreddamento

Come noto, la stessa Commissione ha contestato la legittimità della Procedura di raffreddamento dell’1.3.2001 laddove consente la titolarità dell’iniziativa di attivare la stessa procedura “alla RSU o in mancanza alla RSA”.

Tale definizione dovrebbe essere sostituita dalla più ampia definizione di “soggetto collettivo proclamante”.

E’ seguita quindi una lunga discussione in quanto, pur concordando tutti con la posizione della Commissione, è emersa la necessità di evitare che “qualunque” soggetto collettivo possa proclamare azioni di sciopero con relativa richiesta di apertura della procedura di raffreddamento, ivi compresi soggetti aggregativi anche “temporanei” e con rappresentatività irrisoria come numero di lavoratori.

Per rimanere invece all’ambito della RSU, invece, le OO.SS. hanno respinto la proposta datoriale di considerare valida la proclamazione dello sciopero solo se deciso dalla maggioranza dei componenti la RSU, in conformità a quanto previsto nell’articolo 20 del Regolamento elettorale sottoscritto per FISE-ASSOAMBIENTE il 19 maggio 2017 nonché più in generale in conformità ai principi che governano gli organismi collegiali.

Le OO.SS. sostengono che il diritto di sciopero prescinde da eventuali maggioranze essendo prerogativa anche di una rappresentanza minoritaria in azienda, e quindi anche nella RSU, la proclamazione dello sciopero.

Dovere di influenza

Si intende con tale definizione un obbligo, sanzionato con riduzione di permessi retribuiti, a carico delle OO.SS. nazionali, di influire sulle proprie strutture periferiche, per evitare l’effettuazione di scioperi illegittimi.

Le OO.SS. hanno spiegato la propria contrarietà a tale norma, anche facendo l’esempio di come sia impossibile, nei casi di mancati pagamenti delle retribuzioni per 2-3 mesi e oltre, esercitare una “influenza” sulle rappresentanza sindacali aziendali o territoriali o sui singoli lavoratori; la delegazione datoriale ha preso atto di tale posizione e si è riservata una nuova formulazione della questione, che tenga conto dei casi di inadempienza retributiva significativa.

Questione festivi lavorati

In materia di franchigia, è emersa la questione se i giorni festivi, non lavorati, possano essere presi in considerazione ai fini del divieto di fissare lo sciopero nei giorni limitrofi: le OO.SS. non sono favorevoli.

Informativa all’utenza

Secondo la Commissione di Garanzia una maggiore informativa agli utenti in ordine ai soggetti sindacali proclamanti lo sciopero ed alla comunicazione anche delle adesioni allo stesso, specialmente nei casi di basse adesioni e disagi circoscritti o nulli, potrebbe avere effetti positivi perché alla lunga iniziative analoghe sarebbero praticamente ignorate.

Le OO.SS. hanno invece insistito sulla necessità che siano comunicate le motivazioni dello sciopero, nell’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto nei casi di scioperi per mancata erogazione delle retribuzioni.

Preavviso minimo

Le OO.SS. chiedono di abbassare il preavviso da 12 a 10 giorni: motivano tale richiesta con la maggiore speditezza delle comunicazioni odierne rispetto al 2001 e anche con uno sviluppo delle aziende, oggi tutte dotate di strumenti tecnologici atti a ricevere tempestiva notizia in caso di sciopero.

Sciopero virtuale

Come noto, lo “sciopero virtuale” consiste in una dichiarazione di stato di agitazione, non seguita da astensione dal lavoro, riducendosi sostanzialmente ad una mera dichiarazione “politica”; le OO.SS., pur contrarie, non hanno escluso parziali disponibilità sull’argomento, da verificare in concreto.

Adesione preventiva allo sciopero

Circa l’obbligo per i singoli lavoratori di comunicare anticipatamente la partecipazione, o meno, allo sciopero proclamato, le OO.SS. ritengono tale norma contraria all’articolo 40 della Costituzione ricordando comunque come le garanzie di prestazioni sui servizi indispensabili risolvono di per sé le preoccupazioni delle imprese circa i contingenti minimi necessari.

Assemblea

Le OO.SS. sono contrarie a prevedere norme più stringenti in materia di convocazione dell’assemblea a ridosso o in concomitanza degli scioperi per appesantire i disagi.

Servizi minimi

Il tema è stato rinviato alla prossima riunione per un esame di merito.

***

In chiusura, le OO.SS. hanno manifestato ampia disponibilità a raggiungere un’intesa prima di un intervento autoritativo della Commissione di Garanzia, ferma rimanendo la necessità, a loro dire, di una maggiore sintesi sui temi da trattare: non hanno mancato di sottolineare come negli ultimi dieci anni siano stati proclamati solamente due scioperi a livello nazionale, pertanto l’attuale regolamentazione sarebbe idonea alla gestione di un numero così ridotto di iniziative perlomeno a livello di categoria.

Le Parti hanno proseguiranno la discussione nei giorni 24 giugno e 11 luglio pp.vv.

» 10.06.2019

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