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167/2019/CS

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (serie L 163/66) è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione europea che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE.

Tale provvedimento deriva da quanto previsto al comma 9, dell’articolo 11-bisRegole per calcolare il conseguimento degli obiettivi” della direttiva 2008/98, così come modificata dalla direttiva 2018/851, che pone in capo alla Commissione l’onere di stabilire le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati in relazione agli obiettivi di riciclo dei rifiuti urbani individuati.

La Decisione si apre con una serie di definizioni utili agli obiettivi della stessa tra cui quelle di:

  • Trattamento preliminare” (qualsiasi operazione di trattamento che i materiali di rifiuti urbani subiscono prima di essere sottoposti all'operazione di riciclaggio e comprende il controllo, la cernita e altre operazioni preparatorie per eliminare i materiali non interessati),
  • Punto di calcolo” (punto di immissione dei materiali di rifiuti urbani nell'operazione di riciclaggio con la quale i rifiuti sono ritrattati o il punto in cui i materiali di rifiuto cessano di essere rifiuti in seguito a un'operazione preparatoria),
  • Punto di misurazione” (punto in cui la massa dei materiali di rifiuto è misurata per determinare la quantità di rifiuti in corrispondenza del punto di calcolo).

Quindi passa ad illustrare le metodologie di calcolo:

  • dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo;
  • dei rifiuti urbani riciclati;
  • dei rifiuti urbani organici riciclati;
  • dei metalli riciclati separati dopo l’incenerimento di rifiuti urbani.

Infine definisce le modalità con cui i dati debbono essere raccolti (direttamente da enti e imprese che gestiscono i rifiuti o attraverso indagini) e comunicati, individuando nel 30 settembre 2019 il termine per la presentazione dei dati relativi al 2016 e, se del caso, al 2017 mentre a partire dal 2018 i dati vanno comunicati entro 18 mesi dal termine dell’anno di riferimento.

Rispetto al calcolo dei rifiuti urbani riciclati (art. 11-bis, commi 1, 2 e 5 della direttiva 2008/98) la decisione stabilisce, all’allegato I, i punti di calcolo per i vari flussi di rifiuti urbani:

Materiale

Punto di calcolo

Vetro

Vetro cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immesso in una fornace per vetro o nella produzione di mezzi di filtrazione, materiali abrasivi, isolanti a base di vetro e materiali da costruzione

Metalli

Metalli cerniti che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere immessi in una fonderia o in una fornace per metalli

Carta e cartone

Carta cernita che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in un'operazione di riduzione in pasta.

Platica

Plastica separata per polimeri che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in operazioni di pellettizzazione, estrusione o stampaggio. Scaglie di plastica che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate in un prodotto finale.

Legno

Legno cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere utilizzato nella fabbricazione di pannelli truciolari. Legno cernito che è immesso in un'operazione di compostaggio.

Prodotti tessili

Materie tessili cernite che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate nella produzione di fibre tessili, stracci o granuli

Rifiuti composti di molteplici materiali

Plastica, vetro, metallo, legno, tessuto, carta e cartone e altri singoli materiali costituenti derivanti dal trattamento di rifiuti composti di molteplici materiali che non subiscono ulteriore trattamento prima di raggiungere il punto di calcolo stabilito per il materiale specifico

RAEE

RAEE che entrano nell'impianto di riciclaggio dopo il trattamento appropriato e il completamento delle attività preliminari

Pile

Frazioni iniziali immesse nel processo di riciclaggio delle pile

Per quanto riguarda invece il calcolo dei rifiuti urbani organici riciclati la decisione all’allegato II definisce la metodologia di calcolo dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte che, insieme a quelli raccolti in modo differenziato alla fonte e a quelli raccolti insieme ad altri rifiuti con analoghe proprietà di biodegradabilità, concorrono a definire il totale dei rifiuti urbani organici riciclati. Mentre nell’allegato III viene riportata la metodologia di calcolo dei metalli riciclati separati dopo l’incenerimento dei rifiuti urbani.

Nel rimandare al testo della decisione, allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 27.06.2019
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