Dal 3 luglio 2019 i gestori del servizio integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione (spazzamento, raccolta e trasporto, spedizione transfrontaliera, recupero e smaltimento), ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia devono iscriversi all'Anagrafica Operatori dell'Autorità secondo quanto disposto dalla deliberazione ARERA 715/2018/R/rif (v. circolare associativa n. 4/2019).
L'accreditamento all'Anagrafica Operatori, come per gli altri settori regolati da ARERA, è essenziale per consentire sia all'Autorità di conoscere i gestori del settore sia ai gestori medesimi di accedere alle singole raccolte dati dell'Autorità.
L'accreditamento si effettua compilando il modulo on line disponibile all'indirizzo https://www.arera.it/it/anagrafica.htm dove è possibile trovare anche il manuale contenente le modalità operative per la compilazione e l'aggiornamento dell'Anagrafica, nonché una breve descrizione delle attività del settore rifiuti (cui i soggetti che le esercitano devono iscriversi).
In particolare, così come indicato nel manuale diffuso da ARERA, sono tenute all’iscrizione le imprese che svolgono attività di:
Evidenziamo che ARERA - nel manuale per la compilazione dell’anagrafica - precisa che, “i rifiuti urbani sono tutti i rifiuti, anche differenziati, di origine urbana nonché quelli assimilati, indipendentemente dalla diversa classificazione eventualmente assunta in seguito a trattamento”.
Seguendo tale indicazione si rileva come l’impostazione di ARERA sia quella di dar peso alla “provenienza” del rifiuto ovvero cosa è rifiuto urbano “all’origine” rispetto a cosa è rifiuto speciale “all’origine”.
Rispetto ciò è opportuno chiarire che ARERA assume oggi questa impostazione “estensiva” per sua stessa indicazione (deliberazione 715/2018/R/rif) “limitatamente al fine di raccogliere gli elementi conoscitivi essenziali per l’esercizio dei poteri e dei compiti dell’Autorità”. ARERA, infatti, non intende (né potrebbe farlo) modificare in senso ampliativo la classificazione dei rifiuti di cui all’art 184 del TUA (la classificazione dei rifiuti è competenza delle norme comunitarie e statali di recepimento) rimanendo invariati ovviamente gli effetti delle norme del TUA e dei Regolamenti attuativi, ai fini de classificazione e gestione delle diverse tipologie dei rifiuti (urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi).
Concludiamo indicando che, sono esonerati dall’obbligo di iscrizione all’Anagrafica operatori i soggetti che non svolgono alcuna delle altre attività sopraindicate e che presentano una delle seguenti caratteristiche:
Si rimanda all’indirizzo web https://www.arera.it/it/anagrafica.htm (dove sono disponibili oltre il manuale tutte le indicazioni di dettaglio) mentre per eventuali informazioni e supporto di tipo tecnico è possibile contattare il numero verde ARERA 800707337 - attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@arera.it (nell’e-mail è sempre necessario indicare ragione sociale e P.IVA del soggetto per il quale si sta inviando la richiesta e un recapito telefonico del referente).
Rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.