Lo scorso 10 luglio l’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la circolare n. 6 per fornire chiarimenti in merito al trasporto dei rifiuti ingombranti da parte delle imprese che svolgono l'attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili e sono iscritte in categoria 2-bis.
In particolare, la categoria 2-bis riguarda i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/2006
La circolare mira a rispondere infatti alle numerose richieste di attribuzione del codice EER 200307 nelle iscrizioni alla categoria 2-bis delle imprese che nell'ambito della loro attività di commercio di beni si trovano a dover trasportare, come rifiuti ingombranti, i beni sostituiti per i quali viene richiesto il ritiro.
Al riguardo il Comitato, in analogia con quanto già disciplinato con circolare n. 691 del 12 giugno 2013 per le imprese edili, ha stabilito che tale codice rifiuto può essere attribuito “anche nelle iscrizioni alla categoria 2-bis delle imprese svolgono l'attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili” precisando che, in tali casi, le Sezioni regionali devono riportare nei provvedimenti di iscrizione/rinnovo/variazione e sul sito web dell’Albo, a fianco di detto codice, la seguente annotazione: "proveniente da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili".
Nel restare a disposizione per ogni informazione, si rimanda, per maggiori approfondimenti, alla circolare dell’ALBO, in allegato alla presente.