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Circolari

203/2019/NE

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36692 del 30 agosto 2019, ha asserito la necessità che un rifiuto per cessare di essere considerato tale ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 deve essere sottoposto ad un’operazione di recupero effettuata da un soggetto a tal fine autorizzato.

La Cassazione ha ribadito, inoltre, che le condizioni per poter escludere la qualifica di rifiuto sono quelle individuate dal comma 1 dell’art. 184 ter (la sostanza o l’oggetto è comunemente usato per scopi specifici, ha un mercato; soddisfa i requisiti tecnici e gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti; il suo utilizzo non porterà impatti negativi sull’ambiente).

La Suprema Corte ha, quindi, definito inammissibile il ricorso presentato da un soggetto, condannato dal giudice di primo grado per trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, che in giudizio si era limitato genericamente ad invocare l'assenza della qualità di rifiuto del carico trasportato in ragione di un "asserito quanto di per sé insufficiente" mercato dei materiali in questione.

Nonostante l'articolo 184-ter specifichi al comma 2 che il recupero possa consistere anche solo nel controllare che il rifiuto soddisfi i criteri "EoW", ciò non toglie, "a prescindere dalla immediata precettività o meno" di tale indicazione, che si debba comunque essere in presenza di una operazione effettuata da un soggetto autorizzato al recupero di rifiuti. Un rifiuto che, pur avendo un mercato, non viene sottoposto ad alcuna operazione di recupero da parte di soggetto autorizzato, rimane disciplinato dalla Parte IV del Dlgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti.

Si rinvia al testo della Sentenza per ulteriori approfondimenti.

» 10.09.2019
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