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210/2019/PE

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria si è espresso, con la sentenza n. 9 dello scorso 3 settembre 2019, riguardo l’accertamento da parte del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) dell’obbligo di cui all’art. 11 del d.lgs. 79/99 che prevede, a carico degli importatori e produttori di energia non rinnovabile, il dovere di immettere sul mercato una quota di energia da fonti rinnovabili.

Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha rimesso alla sede giurisdizionale il ricorso sollevato da Enel Produzione S.p.A. nei confronti di GSE S.p.A. a seguito dell’emissione, da parte di quest’ultimo, di un atto di accertamento di inadempimento a suo carico. Con la sentenza in oggetto, l’Adunanza Plenaria, chiarendo la personalità giuridica ed il ruolo di GSE (persona giuridica di diritto privato a totale partecipazione del MEF) nonché la natura dell’atto emanato da quest’ultimo, ha espresso un importante principio di diritto dichiarando che:

“Hanno natura provvedimentale soltanto gli atti con cui il GSE accerta il mancato assolvimento, da parte degli importatori o produttori di energia da fonte non rinnovabile, dell’obbligo di cui all’art. 11, d.lgs. n. 79 del 1999. Salvo il legittimo esercizio, ricorrendone i presupposti, dell’autotutela amministrativa, tali atti diventano pertanto definitivi ove non impugnati nei termini decadenziali di legge; deve invece riconnettersi natura non provvedimentale agli atti con cui il GSE accerta in positivo l’avvenuto puntuale adempimento del suddetto obbligo da parte degli operatori economici di settore”.

Si evidenzia pertanto che l’accertamento dell’obbligo di cui sopra fa legittimamente capo al GSE che, se ne verifica l’inadempimento, emette un atto prodromico alla procedura sanzionatoria (di competenza dell’ARERA) che è a tutti gli effetti un provvedimento amministrativo che incide sulla sfera giuridica dei destinatari (in questo caso: Enel Produzione S.p.A.). Quanto detto non ha, invece, valenza nel caso in cui il GSE dà esito positivo al controllo, in questo caso infatti non si identifica un esercizio di un potere autoritativo da parte dalla P.A..

Si precisa che il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria non ha pronunciato definitivamente sul ricorso proposto ma ha provveduto a formulare il principio di diritto esposto e ha rimettere gli atti alla Sezione giurisdizionale competente per ogni ulteriore situazione in rito, nel merito e sulle spese del giudizio.

Nel rimandare al testo della sentenza, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 17.09.2019
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