AssoAmbiente

Circolari

224/2019/TO

Informiamo che Il TAR Lombardia, IV sezione, con sentenza n. 1445/2019 si è pronunciato sul tema della divisione in lotti funzionali o prestazioni per i servizi di igiene urbana, confermando il divieto nel nostro ordinamento di limitazione artificiosa della concorrenza in ambito di ampiezza del perimetro dell’affidamento.

La procedura di gara da cui era sorto il contenzioso aveva per oggetto l’affidamento nel territorio comunale dei servizi di igiene ambientale e di quelli collaterali di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.

In particolare le prestazioni oggetto dell’appalto erano molto numerose e costitute, oltre che dalla raccolta e dal trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati (indifferenziata), dalla raccolta delle varie tipologie di rifiuti della raccolta differenziata (ad esempio: frazione organica / umido, carta e cartone, imballaggi in vetro e residui vegetali) e da altre prestazioni accessorie, fra cui l’educazione ambientale della cittadinanza.

Seguendo le doglianze dell’impresa ricorrente, i giudici amministrativi hanno statuito che “anche per i servizi di igiene urbana […] devono trovare applicazione l’art. 30 comma 2 del codice, sul divieto di limitazione artificiosa della concorrenza, ed il successivo art. 51 comma 1, sull’obbligo di divisione in lotti funzionali o prestazionali, salvo diversa decisione da motivare nel bando o nella lettera di invito”.

Proprio perché nel caso di specie non era stata rinvenuta alcuna adeguata motivazione della scelta comunale di mancata suddivisione in lotti, nonostante il rilevante importo dell’appalto, il Tar ha annullato i provvedimento impugnati, ribadendo che “Sull’art. 51 del codice si ricordi altresì che la giurisprudenza amministrativa ha sempre sostenuto che la suddivisione in lotti costituisce principio generale avente carattere preferenziale, sicché la scelta dell’amministrazione di segno contrario richiede una puntuale motivazione, trattandosi della deroga ad una regola generale (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 21.3.2019, n. 1857)”.

Nel rimandare alla sentenza, allegata alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 30.09.2019
Documenti allegati

Recenti

06 Marzo 2025
2025/089/SAEC-EUR/CS
Spedizione rifiuti – Atto di esecuzione interoperabilità con sistema scambio elettronico dati
Leggi di +
06 Marzo 2025
2025/088/SAEC-COM/CO
TuttoAmbiente – Opportunità per i Soci
Leggi di +
05 Marzo 2025
2025/087/SAEC-TEX/FA
Rapporto tecnico UE su criteri EoW rifiuti tessili – Richiesta contributi
Leggi di +
04 Marzo 2025
2025/086/SAEC-NOT/LE
RENTRi – Nuove date per la formazione – webinar marzo-giugno 2025. Risposte nuove FAQ.
Leggi di +
04 Marzo 2025
2025/085/SAEC-EUR/FA
Modifica limiti utilizzo PCB e PBDE – Avviata consultazione Commissione UE e richiesta contributi FEAD
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL