AssoAmbiente

Circolari

238/2019/PE

La World Biogas Association ha pubblicato lo Studio Global Potential of Biogas, in cui si evidenzia il potenziale della digestione anaerobica dei rifiuti nella produzione biogas.

Alla luce dei cambiamenti climatici causati dalle emissioni ed in relazione agli obiettivi dell’Accordo di Parigi, il documento analizza il ruolo della digestione anaerobica quale tecnologia fondamentale per generare energia rinnovabile, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e recuperare nutrienti organici e carbonio da utilizzare nel suolo. L’evidenza principale che emerge dallo Studio è che una corretta diffusione della digestione anaerobica potrebbe ridurre del 10-13% le attuali emissioni di gas serra mondiali e che, con gli attuali impianti che operano a livello globale, si sta sfruttando solamente 1,6-2% del potenziale di questo tipo di trattamento.

L’industria, si legge nello Studio, sta già guidando la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra catturando il metano altrimenti disperso in atmosfera da rifiuti alimentari in decomposizione, scarti da fognature, rifiuti agricoli e rifiuti di processi agroindustriali. La trasformazione di questo metano in elettricità, calore, combustibile e biofertilizzanti è un processo che, se attuato appieno potrebbe generare nel mondo un’energia che va da 10.100 a 14.000 TWh e, di conseguenza, soddisfare il 6-9% del consumo mondiale di energia primaria o il 23-32% del consumo mondiale di carbone, il 16-22% del consumo di elettricità e, se l'energia venisse utilizzata come biometano, potrebbe sostituire il 26-37% dell'attuale gas naturale consumato a livello globale.

Il “Global Potential of Biogas” sollecita pertanto ogni Paese a supportare tale sviluppo attraverso un sostegno politico e normativo, esortando a prendere in considerazione la natura circolare dell'industria della digestione anaerobica in relazione alla generazione di energia, al recupero e riciclo dei nutrienti, all'utilizzo per il trattamento dei rifiuti e per l’alimentazione di autobus e flotte di trasporto.

Peraltro il residuo originato dalla produzione di biogas, il digestato, può secondo lo Studio sostituire il 5-7% del fertilizzante inorganico attualmente in uso, ovvero potrebbe concimare circa 82 milioni di ettari di terreno, equivalenti al seminativo combinato di Brasile e Indonesia.

Sul tema digestato si segnala inoltre che con l’entrata in vigore il prossimo 30 ottobre del nuovo Regolamento (UE) 2019/1961, questo materiale sarà esentato dall’obbligo di registrazione REACH in quanto inserito al punto 12 dell'allegato V del regolamento 1907/2006/CE (REACH). Al punto 12 dello stesso allegato attualmente sono presenti il biogas (ottenuto mediante il medesimo processo del digestato o da altri processi di digestione anaerobica) e il compost (derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili simili).

Come precisato dalla Commissione, “Finora non è stata richiesta alcuna registrazione per il digestato. L’inserimento del digestato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe aver l’effetto di precisare che il digestato è esentato dalla registrazione, per ragioni analoghe a quelle che giustificano l’esenzione in vigore per il compost e il biogas, eliminando in tal modo le incertezze incontrate dai produttori e dagli utilizzatori di digestato così come dalle autorità che ne controllano l’applicazione.

Il digestato è un residuo semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture energetiche. Il biogas, ottenuto mediante il medesimo processo del digestato o altri processi di digestione anaerobica, così come il compost derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili simili sono già elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006. Pertanto, anche il digestato — che non è un rifiuto o non lo è più — dovrebbe figurare nell’elenco di tale allegato, in quanto è inopportuno e superfluo esigere che tale sostanza sia soggetta a registrazione e la sua esenzione dalle disposizioni dei titoli II, V e VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 non pregiudica gli obiettivi perseguiti da tale regolamento”.

Nel rimandare allo studio della World Biogas Association, disponibile qui (in inglese), per ogni ulteriore approfondimento, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.

» 14.10.2019

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