AssoAmbiente

Circolari

244/2019/LE

L’Albo Gestori ambientali il 16 ottobre scorso ha emanato la circolare n. 10 recante “Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell’art. 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017” per fornire delucidazioni su alcuni quesiti pervenuti in materia.

In particolare la richiesta di chiarimento mirava a sapere se i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, così come modificata dalla delibera n. 3 del 25 giugno 2019 (cfr. nostra circolare n. 179/2019) e che intendono svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, debbano sostenere la verifica iniziale (costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico), oppure la verifica relativa ai soli moduli specialistici che interessano.

In proposito si ricorda che il richiamato articolo 2, comma 5, della delibera n. 6/2017 (che costituisce attuazione dell'articolo 13, comma 3, del DM 120/2014) stabilisce che sia “dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo”.

Sulla base della richiamata normativa, l’Albo ha concluso che il soggetto dispensato dalle verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera 6 del 30 maggio 2017, che intende svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, dovrà sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico, come previsto dalla delibera n. 4 del 25 giugno 2019

Nel rinviare al testo della circolare, in allegato alla presente per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 17.10.2019
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