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Circolari

261/2019/MI

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto-legge n. 124/2019 recante, all’articolo 4, importanti novità in materia di solidarietà fiscale a carico dei committenti, pubblici e privati, e relativi adempimenti a carico di appaltatori e subappaltatori.

Il decreto che, come noto, dovrà essere convertito in legge entro i canonici sessanta giorni, è il provvedimento denominato “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020 e si pone l’obiettivo, esplicitato nella relazione illustrativa, di contrastare possibili situazioni di evasione dell’IRPEF nell’ambito della filiera del decentramento produttivo oltre che dell’IVA negli appalti caratterizzati da significativo impiego di manodopera (commi 3 e 4 dell’articolo 4 del decreto-legge), con modalità che, tuttavia, sono state fortemente criticate da più parti.

Le nuove regole, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020, modificano il decreto legislativo n. 241/1997 in materia fiscale, introducendo un articolo 17-bis, con il quale si afferma che in tutti i casi di affidamento di un’opera o di un servizio (appalto, affidamento, subappalto, subfornitura da parte di enti, imprese pubbliche e private) il committente è tenuto a versare le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro ed assimilati, comprese le addizionali regionali e comunali, operate dalle imprese della filiera e con specifico riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati (comma 2 dell’art. 17-bis).

Operativamente, le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici sono tenute a versare almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza mensile, su un conto bancario o postale “ad hoc” comunicato dal committente, le somme complessive da corrispondere all’Erario entro la scadenza mensile (comma 3).

Il committente che ha ricevuto le somme necessarie per il versamento, opera di conseguenza entro la data prevista (di regola, il 16 del mese successivo) ma non può utilizzarle in compensazione: nella delega di pagamento deve essere indicato il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è stato effettuato (comma 4).

Prima del versamento, il committente deve essere messo in condizione di effettuare un riscontro circa l’ammontare degli importi ricevuti: pertanto, le imprese dovranno trasmettere via posta elettronica certificata al committente (quelle subappaltatrici anche all’appaltatore) entro 5 giorni dalla scadenza del giorno per il pagamento (comma 5):

  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, con relativo codice fiscale e dettaglio delle ore di lavoro prestate e relativo ammontare della retribuzione, impiegati direttamente nel mese precedente sull’appalto;
  • tutti i dati utili per la compilazione delle deleghe di pagamento;
  • i dati del bonifico effettuato in favore del committente ai sensi del comma 3.

Qualora le imprese appaltatrici abbiano maturato il diritto a ricevere corrispettivi, potranno allegare alla comunicazione di cui sopra la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie alla esecuzione del versamento delle ritenute dovute dalle stesse e dalle imprese subappaltatrici (comma 6).

Sono naturalmente soggette a sanzioni le condotte, anche omissive, delle imprese e del committente, in caso di disapplicazione delle norme (commi 7-9 e 16-17).

Il decreto-legge prevede, comunque, la possibilità per le imprese appaltatrici di eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando tale opzione al committente, in presenza dei seguenti requisiti (comma 12):

  • devono essere in attività da almeno 5 anni, o, in alternativa, devono aver versato nel conto fiscale, nei 2 anni antecedenti, importi superiori a 2 milioni di euro;
  • non devono avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi relativi a tributi e contributi previdenziali superiori a 50.000 euro, per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

I commi 13 e 14 del nuovo articolo 17-bis affidano all’Agenzia delle Entrate il compito di realizzare, attraverso canali telematici, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della disposizione una serie di adempimenti, tra cui la certificazione delle imprese che possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute fiscali.

Infine, il comma 15 esclude la facoltà per le aziende di avvalersi della compensazione concernente i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi ai dipendenti impiegati nell’opera o nel servizio e maturati durante l’esecuzione del contratto.

***

In attesa delle auspicabili modifiche che interverranno nel corso dell’iter di conversione del decreto-legge, si può sin d’ora affermare che, se da un lato la finalità di contrastare fenomeni di elusione/evasione che producono effetti distorsivi nella concorrenza e nel mercato degli appalti va accolta con favore, le modalità appaiono decisamente onerose e comporteranno indubbiamente maggiori oneri sotto diversi profili, sia alle imprese esecutrici dei servizi che ai committenti.

Particolarmente penalizzante appare inoltre la possibilità, negata al committente ed alle imprese, di avvalersi della compensazione con altri crediti anche di natura previdenziale od assicurativa, con ulteriori effetti negativi sulla liquidità delle aziende.

Non mancheremo di aggiornare tempestivamente in merito agli sviluppi dell’iter legislativo.

» 13.11.2019
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