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271/2019/PE

Sulla G.U. del 28 novembre 2019 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 14 novembre 2019, del MATTM di concerto con MiSE e MiPAAF, recante Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”.

Il decreto, che sostituisce ed abroga il DM del 23 gennaio 2012 al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni del Dlgs 21 marzo 2017, n. 51, sia con riferimento ai biocarburanti che ai bioliquidi, introduce sia alcune novità operative, che puntano a una maggiore gestibilità del meccanismo e trasparenza del sistema (per esempio, la pubblicazione dei registri degli operatori e la modellistica predefinita per la certificazione di sostenibilità), sia alcune disposizioni ex novo, tra cui l’adesione obbligatoria al sistema nazionale di certificazione nel caso di biocarburanti “avanzati” e disposizioni specifiche per il settore del biometano utilizzato nei trasporti.

Al fine di accertare la sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi, il provvedimento stabilisce:

  1. le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi nonché le procedure di adesione allo stesso;
  2. le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle «Informazioni sociali e ambientali» (informazioni relative alla materia prima utilizzata per la produzione di biocarburanti o bioliquidi che riguardano, in particolare, le misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché per la tutela del lavoro nel Paese in cui è stata prodotta la materia prima;
  3. le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare per l’utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui il lotto di sostenibilità rappresenta il parametro quantitativo che garantisce che la quantità di materiale sottratta non sia superiore a quella aggiunta.

Si ricorda che il certificato di sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi è necessario per garantire l’attendibilità sia delle informazioni volte a dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità, sia delle informazioni ambientali e sociali fornite dagli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione.

Il Sistema Nazionale di certificazione previsto dal provvedimento in oggetto, prevede, in accordo con quanto previsto a livello europeo, che tutta la catena di consegna dei biocarburanti e dei bioliquidi sia certificata, assicurandone così la sostenibilità al fine di poter usufruire di regimi incentivanti o concorrere agli obiettivi previsti dalla normativa di settore.

Per i biocarburanti e i bioliquidi, oltre a quanto riportato nel decreto, a seconda delle competenze, si dovrà tener conto anche delle norme UNI TS11429 e UNI TS 11567 e del Regolamento Tecnico (RT 31) adottato dall’Organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA):

  • per quanto riguarda le norme UNI TS11429 e UNI TS 11567, attualmente il CT 284 del CTI (a cui partecipa anche FISE Assoambiente) sta concludendo i lavori del progetto UNI 1605214 "Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della rintracciabilità e del sistema di equilibrio di massa" che rivede la UNI/TS 11567, integrandola con la normativa tecnica (UNI/TS 11429) che lo stesso sistema individua per la qualificazione degli operatori economici e per la gestione dell’equilibrio di massa e della tracciabilità della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi. Il testo giunto all’approvazione finale da parte del gruppo di lavoro, sarà ora inviato all'inchiesta interna CTI e alla successiva inchiesta pubblica UNI;
  • per quanto riguarda il Regolamento Tecnico RT-31Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi” di ACCREDIA, il 29 novembre 2019 è entrata in vigore la revisione n.03 che stabilisce la qualifica del personale utilizzato per le verifiche, la metodologia basata sulla valutazione del rischio per stabilire il campione minimo, da verificare da parte degli organismi di certificazione. Per quanti interessati è disponibile il RT-31 di Accredia.

Nel rimandare al testo del Decreto Ministeriale, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, rimaniamo a disposizione per ogni informazione ed aggiornamento.

» 02.12.2019
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