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041/2020/MI

Con messaggio del 21 febbraio u.s., l’INPS ha pubblicato le istruzioni concernenti le modalità di richiesta dei permessi spettanti al padre lavoratore dipendente in caso di nascita del figlio, alla luce delle modifiche introdotte dal Legislatore con l’articolo 1, comma 342, della legge n. 160/2019.

Come noto, i permessi obbligatori in favore del lavoratore padre cui nasca un figlio sono stati introdotti dalla legge n. 92/2012 (“Legge Fornero”), e poi regolamentati con il decreto ministeriale 22 dicembre 2012.

In questi anni il Legislatore ha riconosciuto, in misura progressivamente crescente, fino a 5 giorni di astensione obbligatoria, fruibili anche in via non continuativa entro i primi cinque mesi della vita del figlio, con copertura indennitaria a carico dell’INPS, oltre a un giorno di astensione facoltativa, da scomputare dai giorni di astensione obbligatoria della madre.

Alla nascita del figlio è equiparato, a tali fini, l’ingresso del minore in famiglia o in Italia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

Il meccanismo legislativo prevede quindi disposizioni transitorie con valenza annuale, in quanto strettamente connesse ai necessari stanziamenti di bilancio finalizzati alle coperture economiche dei permessi a carico INPS.

Pertanto, l’articolo 1, comma 342, della legge n. 160/2019 ha disposto, per l’anno 2020, l’obbligo di astensione per sette giorni lavorativi da godersi entro i cinque mesi di vita (o dall’ingresso in famiglia o in Italia nel caso di adozione o affidamento nazionale o internazionale), per i dipendenti cui nasca un figlio tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2020.

Lo stesso comma 342 ha inoltre confermato per il 2020 la possibilità per il padre lavoratore di fruire di un ulteriore giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione.

L’INPS ha inoltre confermato la validità delle istruzioni contenute nella circolare n. 40/2013, che ad ogni buon fine si allega insieme al messaggio del 21 febbraio 2020.

» 27.02.2020
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