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Circolari

051/2020/PE

Sulla G.U. n. 55 del 4 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

Rispetto a quanto già anticipato nelle precedenti comunicazioni in materia (da ultimo circolare associativa n.050/2020), il provvedimento dispone misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale.

Tra queste evidenziamo:

  • “sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità (art. 1, comma 1, lett. a));
  • la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro” (art. 1, comma 1, lett. n)).

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del DPCM 1° marzo 2020, restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 dello stesso DPCM. Inoltre nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 sempre al DPCM 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2. (v. circolare associativa n.050/2020).

Nel rimandare al DPCM 4 marzo 2020, in allegato alla presente, per ulteriori informazioni, anche in relazione misure igienico-sanitarie riportate in allegato I al decreto, si rimanda a prossime comunicazioni per ogni eventuale aggiornamento in materia.

» 05.03.2020
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