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Circolari

052/2020/PE

Sulla G.U. n. 51 (Supplemento ordinario n. 10/L) del 29 febbraio 2020 è stata pubblicata la legge 28 febbraio 2020, n. 8 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

Il decreto-legge, ampiamente modificato e integrato durante l'esame alla Camera, si suddivide in:

  • il Capo I (articoli 1-15) reca, tra l’altro, proroga termini in materia di pubbliche amministrazioni, economica e finanziaria, giustizia, magistratura onoraria, sostegno del reddito, competenza del Ministero della Difesa, sostegno del reddito, interventi emergenziali;
  • il Capo II (articoli 16-41) reca disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione amministrativa e di magistratura;
  • il Capo III (articoli 42 e 42-bis) reca misure in materia di innovazione tecnologica (digitale);
  • il Capo IV (articoli 43 e 44) reca disposizioni finanziarie e finali.

Per quanto di possibile interesse segnaliamo:

  • articolo 11-quater prevede aiuti alle grandi aziende che versano in situazioni di crisi con proroga della cassa integrazione con stanziamento di 19 milioni nel 2020;
  • articolo 12, comma 3 dispone la proroga:
  • dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas;
  • dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 del termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell'energia elettrica per le piccole imprese, e, per le micro imprese e per i clienti domestici, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022. È, poi, demanda all'ARERA l'adozione di disposizioni per assicurare un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura.
  • articolo 15, comma 7-sexies, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede il differimento al 31 dicembre 2020 dei termini (scaduti il 31 dicembre 2019) entro i quali, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori in questione;
  • articolo 42-bis dispone che, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) ed in attuazione delle disposizioni ivi contenute, sia consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, dettandone la relativa disciplina;

Nel rimandare al Supplemento ordinario della G.U., in allegato alla presente, per ogni ulteriore dettaglio sulle disposizioni contenute nella legge n.8/2020 e nel testo coordinato, si rimane a disposizione per aggiornamenti ed informazioni.

» 05.03.2020
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