Informiamo che l’ARERA ha adottato la Deliberazione 3 Marzo 2020 57/2020/R/RIF recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”.
L’intervento segue alle richieste di chiarimenti riguardanti la delibera 443/2019 (MTR) con riferimento anche ad aspetti applicativi.
In questi ultimi mesi, infatti, l’Autorità ha partecipato a momenti di approfondimento ed incontri con Associazioni - tra cui FISE Assoambiente - enti locali, l’ANCI e l’ANEA che hanno evidenziato le molte difficoltà nell’interpretazione del MTR e la elevata eterogeneità dei contesti applicativi.
In continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l’onere amministrativo per i soggetti interessati, ARERA ha fornito diverse indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa. Tra le diverse “semplificazioni procedurali” (art. 1 della delibera) ARERA evidenzia che (riportiamo le più significative):
- “Laddove l’Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli”;
- “Non sono soggetti all’obbligo di predisporre il citato piano i meri prestatori d’opera, ossia i soggetti che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall’obbligo di predisporre una parte di piano economico finanziario. L’Ente territorialmente competente, nell’ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, verifica che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d’opera”.
Il punto di maggiore interesse riguarda il chiarimento circa l’esclusione dall’obbligo di predisporre il PEF (o parte di questo) da parte di chi per normativa è “stabilmente escluso” da questo adempimento. A tali fini è l’ente territorialmente competente a verificare se, sulla base del contratto stipulato, l’impresa affidataria del servizio rientri in tale ipotesi.
Il chiarimento supera l’ambiguità presente nel MTR di considerare “chiunque” svolga una parte del servizio quale “gestore” tenuto alla redazione del PEF, riconoscendo in modo implicito il corretto discrimine tra chi svolte tra attività asservita al ciclo dei rifiuti come mera prestazione di servizio rispetto alle attività identificabili come “gestioni"
Nel rimandare al provvedimento ARERA, in allegato, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.