AssoAmbiente

Circolari

060/2020/PE

In relazione ad alcune richieste di chiarimento avanzate anche dall’Associazione, la Regione Lombardia ha trasmesso una lettera che chiarisce l’inquadramento delle attività di gestione rifiuti nell'ambito dell'emergenza COVID19 (v. allegato1).

Nel richiamare l’art. 177, comma 2 del D.lgs 152/06, la Regione ribadisce che “la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse” e “tale previsione si riferisce a tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali”.

Viene precisato inoltre che “ai sensi dell’art. 208, comma 6 del D.lgs 152/06, le autorizzazioni al trattamento dei rifiuti comportano “la dichiarazione di pubblica utilità”. Pertanto le limitazioni generali alle attività economiche emanate dalle competenti Autorità non si applicano alla gestione dei rifiuti, fatte salve diverse indicazioni da parte delle Autorità medesime.

Inoltre la raccolta e gestione dei rifiuti urbani, rappresenta un “servizio pubblico” che non può essere interrotto. Per le restanti gestioni di rifiuti, occorre far salva la possibilità di continuazione dell’attività, in modo da evitare che blocchi in punti della filiera di trattamento rifiuti possano impedire la regolare attività di imprese o impianti legati al ciclo degli urbani”.

Sempre in materia, come richiesto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha inviato oggi al Governo una lettera con le proposte per ulteriori misure di contenimento della diffusione del COVID19 (v. allegato2).

Le misure richieste, condivise con i Sindaci dei Comuni capoluogo, ANCI, UPL e gli attori del Patto per lo Sviluppo, includono:

  • chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle relative ai servizi di pubblica utilità, ai servizi pubblici essenziali, alla vendita di beni di prima necessità e alle edicole;
  • chiusura di tutti i centri commerciali, degli esercizi commerciali presenti al loro interno e dei reparti di vendita di beni non di prima necessità. Restano aperte le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi i mercati sia su strada che al coperto e le medie e grandi strutture di vendita;
  • chiusura di bar, pub, ristoranti di ogni genere;
  • chiusura delle attività artigianali di servizio (es. parrucchieri, estetisti, ecc..) ad eccezione dei servizi emergenziali e di urgenza;
  • chiusura di tutti gli alberghi e di ogni altra attività destinata alla ricezione (es. ostelli, agriturismi, ecc..) ad eccezione di quelle individuate come necessarie ai fini dell’espletamento delle attività di servizio pubblico;
  • sospensione di tutti i servizi mensa sia nelle strutture pubbliche che private;
  • chiusura di tutti i servizi terziari e professionali, ad eccezione di quelli legati alla pubblica utilità e al corretto funzionamento dei settori richiamati nei punti precedenti.

In considerazione dell’importante numero di disposizioni prodotte ad oggi in materia di contenimento COVID19, alleghiamo alla presente uno Speciale sulle disposizioni emanate dal Governo e dalle Regioni, predisposto grazie a Nomos, con relativi link a tutti i provvedimenti emanati, aggiornato al 10 marzo u.s. (v. allegato3).

Nel rimandare ai documenti richiamati, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, ci riserviamo di comunicare ulteriori aggiornamenti e rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 11.03.2020
Documenti allegati

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