Risposta MASE a interpello su chiarimenti ammissibilità rifiuti in discarica
Con risposta all’interpello n. 235616/2024, il MASE ha chiarito che:
le autorità territorialmente competenti possano autorizzare, anche per settori confinati, alcune specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e individuare i relativi criteri di ammissibilità stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, alle caratteristiche dei rifiuti, alla valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e all’idoneità del sito, prevedendo altresì deroghe per specifici parametri, tra cui DOC e TSD;
fermo restando che l’effettuazione del trattamento non necessariamente comporta che lo stesso sia automaticamente efficace ai fini del collocamento in discarica, occorre specificare che i rifiuti trattati devono altresì rispondere ai criteri di ammissibilità definiti nell’atto autorizzativo dall’autorità competente.
Con la sentenza 6884/2025 il Consiglio di Stato si è espresso relativamente all'ambito di applicazione della procedura di rinnovo semplificata (tramite autocertificazione), prevista dall’art. 209 del D.lgs. n. 152/2006 per le imprese autorizzate per il recupero dei rifiuti in possesso di Registrazione EMAS o di Certificazione ISO 14001.
Il TAR Puglia, con sentenza n. 1303 del 16/09/2025 si è pronunciato su un ricorso proposto da una azienda contro il Comune di Ostuni e nei confronti dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER)
Il TAR del Veneto, con la sentenza n. 1618 del 25 settembre 2025, si è espresso su un ricorso avanzato da una azienda per il mancato rilascio di una autorizzazione finalizzata a poter qualificare come End of Waste terre recuperate rispettanti le soglie di concentrazione per l’impiego nei siti industriali.
Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato da una Pubblica amministrazione ha ribadito che occorre rivolgersi direttamente al Ministero della salute nel caso occorra bonificare, mettendo in sicurezza, un'area inquinata da rifiuti contenenti amianto.
L'Unione europea ha pubblicato una Rettifica 9 ottobre 2025, n. 90795 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493, modificando alcune disposizioni sulle modalità di comunicazione delle emissioni di gas serra a carico dei gestori degli impianti soggetti al Sistema ETS ("Emission Trading System").