Risposta MASE a interpello su chiarimenti ammissibilità rifiuti in discarica
Con risposta all’interpello n. 235616/2024, il MASE ha chiarito che:
le autorità territorialmente competenti possano autorizzare, anche per settori confinati, alcune specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e individuare i relativi criteri di ammissibilità stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, alle caratteristiche dei rifiuti, alla valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e all’idoneità del sito, prevedendo altresì deroghe per specifici parametri, tra cui DOC e TSD;
fermo restando che l’effettuazione del trattamento non necessariamente comporta che lo stesso sia automaticamente efficace ai fini del collocamento in discarica, occorre specificare che i rifiuti trattati devono altresì rispondere ai criteri di ammissibilità definiti nell’atto autorizzativo dall’autorità competente.
Per rispondere alla crescita della richiesta formativa, l’Albo Gestori Ambientali ha informato che verrà a breve comunicata sul portale RENTRI la data di un ulteriore evento formativo sempre relativo al Modulo I.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato con la sentenza n. 2986 del 2 aprile 2024, riguardo la legittimità di un riesame dell’autorizzazione integrata ambientale di un impianto di trattamento di acque reflue, in merito al rispetto di valori limite per le sostanze PFAS.
Il Tar del Lazio con Sentenza n. 8517 del 29 aprile scorso ha deciso l'annullamento della previsione contenuta nella Deliberazione dell'Albo Gestori Ambientali n. 7/2022 ...
Il Consiglio di Stato ha statuito che un impianto di produzione di biometano da FORSU anche se qualificato “impianto a fonti rinnovabili”, resta un impianto di trattamento rifiuti soggetto (anche) alla relativa autorizzazione unica.