Risposta MASE a interpello su chiarimenti ammissibilità rifiuti in discarica
Con risposta all’interpello n. 235616/2024, il MASE ha chiarito che:
le autorità territorialmente competenti possano autorizzare, anche per settori confinati, alcune specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e individuare i relativi criteri di ammissibilità stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, alle caratteristiche dei rifiuti, alla valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e all’idoneità del sito, prevedendo altresì deroghe per specifici parametri, tra cui DOC e TSD;
fermo restando che l’effettuazione del trattamento non necessariamente comporta che lo stesso sia automaticamente efficace ai fini del collocamento in discarica, occorre specificare che i rifiuti trattati devono altresì rispondere ai criteri di ammissibilità definiti nell’atto autorizzativo dall’autorità competente.
Il Consiglio di Stato ha statuito che un impianto di produzione di biometano da FORSU anche se qualificato “impianto a fonti rinnovabili”, resta un impianto di trattamento rifiuti soggetto (anche) alla relativa autorizzazione unica.
FEAD organizza mensilmente un incontro via web della durata di un’ora in cui vengono sintetizzate le principali tematiche in corso di esame a livello europeo.
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato il Dm 15 aprile 2024 n. 144 con cui vengono definite le modalità di iscrizione al Registro dei produttori cui sono obbligati tutti coloro che sono soggetti a un regime di responsabilità estesa del produttore (EPR).
Lo scorso 17 maggio si è svolto il primo dei 3 webinar formativi rivolti alle imprese per illustrare i contenuti del Modulo I riguardante i soggetti obbligati ....