Risposta MASE a interpello su chiarimenti ammissibilità rifiuti in discarica
Con risposta all’interpello n. 235616/2024, il MASE ha chiarito che:
le autorità territorialmente competenti possano autorizzare, anche per settori confinati, alcune specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e individuare i relativi criteri di ammissibilità stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, alle caratteristiche dei rifiuti, alla valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e all’idoneità del sito, prevedendo altresì deroghe per specifici parametri, tra cui DOC e TSD;
fermo restando che l’effettuazione del trattamento non necessariamente comporta che lo stesso sia automaticamente efficace ai fini del collocamento in discarica, occorre specificare che i rifiuti trattati devono altresì rispondere ai criteri di ammissibilità definiti nell’atto autorizzativo dall’autorità competente.
Con sentenza 30 maggio 2025, n. 10589, il TAR Lazio ha sostenuto che la pubblica Amministrazione deve applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti al momento in cui è pubblicato il bando di gara, essendo irrilevante che durante lo svolgimento della procedura d’appalto tali Criteri siano stati aggiornati.
La Legge n. 91/2025 di delegazione europea 2024, che conferisce al Governo il mandato per adeguare l’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalla normativa UE, entra in vigore il prossimo 10 luglio 2025.
L'impresa che ottiene il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (Aia) attraverso una falsa rappresentazione della realtà della propria attività, rischia che l'Amministrazione pubblica lo annulli.
La Commissione europea ha pubblicato il Regolamento 2025/718/UE che modifica il regolamento POP relativamente alla presenza dell’acido perfluorottano sulfonato (Pfos) e i suoi derivati.
Con Ordinanza n. 506 del 3 giugno 2025, il Tribunale amministrativo lombardo ha espresso le proprie perplessità su un possibile contrasto tra il principio del silenzio-assenso contenuto nella normativa italiana all’ art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/2006 che regola le modifiche "non sostanziali" degli impianti in esercizio mediante autorizzazione integrata ambientale e la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali ed ha pertanto deciso di rimettere il giudizio alla Corte di giustizia dell’Unione europea.