AssoAmbiente

News

025/2018/LE

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 recante: “Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014” ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 12 del D.M. 120/14 che affida al Comitato la facoltà di disciplinare la materia.

In particolare la Deliberazione, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 12, comma 1, del DM 120/14 il quale dispone che "compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, declina i compiti del RT riservando un articolo specifico per ogni categoria di iscrizione (ad eccezione del trasporto che è regolamentato congiuntamente).

Pertanto il provvedimento riporta:

  • 1 compiti generali del RT;
  • 2 compiti del RT per categorie trasporto (cat. 1,4,5 e 6);
  • 3 compiti RT per gestione centri raccolta; ;
  • 4 compiti RT per attività commercio ed intermediazione (cat. 8);
  • 5 compiti RT per attività di bonifica siti (cat. 9);;
  • 6 compiti RT per attività di bonifica beni contenenti amianto (cat. 10).

Per quanto riguarda l’art. 7 “Incarichi contemporanei del responsabile tecnico”, nelle more della definizione dei limiti e dei criteri di cumulabilità degli incarichi in caso di RT esterno all’organizzazione dell’impresa (art. 12, comma 6, del DM n. 120/14), viene stabilito che quest’ultimo “deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla presente delibera e specificando che l'attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere prodotta da quest'ultima, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del responsabile tecnico, alla Sezione competente”.

Nel rinviare alla Deliberazione n.1/2019, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 25.01.2019
Documenti allegati

Recenti

30 Maggio 2024
Spedizione RAEE – Sentenza Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4549 del 22 maggio 2024, si è espresso sul ricorso di una società di trattamento RAEE circa il sequestro di un carico di materiale derivante dalla macinazione dei RAEE e destinato, con allegato VII, presso un impianto situato in un Paese OCSE, che ne avrebbe recuperato metalli non ferrosi e preziosi.
Leggi di +
30 Maggio 2024
Materie prime critiche – Commissione apre candidature per progetti strategici
Lo scorso 23 maggio 2024, la Commissione europea ha aperto un invito a presentare candidature per progetti strategici ai sensi della normativa sulle materie prime critiche (CRM Act) ....
Leggi di +
29 Maggio 2024
Webinar RENTRI Modulo I – Roma, 3 giugno 2024
Al fine di far fronte alle numerose richieste di partecipazione ricevute, il MASE ha organizzato un ulteriore webinar RENTRi relativo al Modulo I per il prossimo 3 giugno.
Leggi di +
29 Maggio 2024
IDROGENO - JRC survey on ‘Hydrogen production by water electrolysis’
Il JRC, il Centro comune di ricerca della Commissione europea, ha avviato una consultazione sul tema "Produzione di idrogeno mediante elettrolisi dell'acqua: informazioni sui principali potenziali aspetti ambientali".
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL