AssoAmbiente

Circolari

192/2020/NE

È stato inviato alla Commissione europea lo schema di regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (allegato). Il provvedimento, che aveva ricevuto parere favorevole del Consiglio di Stato nel mese di maggio scorso, è stato notificato ai sensi dell’articolo 5 della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche (cosiddetta procedura di “stand still”). La Commissione europea e gli altri Stati membri possono formulare pareri e osservazioni fino al 5 ottobre 2020 e fino a tale data, prorogabile di altri 3 mesi, il provvedimento non potrà acquisire efficacia nell’ordinamento interno.

Lo schema di regolamento individua, sulla base della delega contenuta nell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri nel rispetto dei quali la componente inerte dei rifiuti da spazzamento stradale, a valle di apposito trattamento e se soddisfa i requisiti stabiliti nel regolamento, cessa di essere qualificata come rifiuto, per essere reintrodotta nel ciclo economico come inerte da recupero (sabbia 0,063 ÷ 2 mm; ghiaino 2 ÷ 8 mm; ghiaietto 8 ÷ 20 mm). In tal modo il rifiuto da spazzamento stradale diventa risorsa e contribuisce a ridurre l’utilizzo di materia prima e il quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento, favorendo il recupero di materia.

Il regolamento si suddivide in 7 articoli e 3 allegati.

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del regolamento, l’articolo 2 opera un rinvio alle definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 integrate con le definizioni specifiche; l’articolo 3 dispone che all’esito di operazioni di recupero la componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata come inerti recuperati. L’articolo 4 individua gli usi specifici di utilizzo dei materiali end of waste; l’articolo 5 introduce la dichiarazione di conformità; l’articolo 6 prevede che il produttore applichi un sistema di gestione della qualità, ed infine, l’articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali.

Per quanto riguarda gli allegati:

  • l’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  • l’allegato 2 dispone gli scopi specifici per cui sono utilizzati gli inerti recuperati e le relative norme UNI di riferimento;
  • l’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC).

Riportiamo in allegato lo schema di decreto (testo uscito dal Consiglio di Stato dello scorso 25 maggio) sul quale il MATTM ha dato comunque ancora spazio per eventuali segnalazioni (se non di modifica sostanziale) sul testo da trasmettere alla D.ssa Perrotta (e.perrotta@fise.org) entro il prossimo 9 luglio.

Il 30 giugno u.s. il MATTM ha convocato un incontro (in videoconferenza) a cui hanno partecipato, tra gli altri Unicircular, con la sua componente ANPAR, ISPRA, CMR (centro materia rinnovabile), nonché delle associazioni degli operatori della filiera, finalizzato alla presentazione da parte del Ministero della versione più aggiornata della bozza di decreto EoW per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione ex art. 184-ter, comma 2, del Dlgs. 152/06.

Il MATTM ha reso noto che si è ormai in dirittura d’arrivo per la chiusura del testo e che, prima di iniziare il percorso istituzionale prescritto, si è reso opportuno un passaggio con le associazioni per perfezionarlo. Mentre sull’articolato non ci sono grandi margini di manovra, ha invitato gli intervenuti a concentrarsi soprattutto sulla parte tecnica (allegati) tenuto conto che è lì che si erano manifestati i problemi maggiori. In particolare, ha evidenziato che la principale novità di questo testo è che, grazie al parere di ISPRA (area bonifiche), che ha condotto un apposito approfondimento su richiesta del Ministero, si è superato l’impasse tecnico presente nell’attuale test di cessione da condurre sull’aggregato riciclato: in particolare, sono stati modificati (e innalzati) i limiti relativi ai cloruri e solfati portandoli a 750 dagli attuali 250. Il risultato, ad avviso del referente del MATTM, è molto favorevole al recupero ed all’economia circolare. Ispra sta anche conducendo uno studio sui test per valutare l’impatto ecotossicologico degli aggregati, che avrà un suo percorso e verrà valutato al fine di una possibile futura revisione del decreto; per ora quest’ultimo verrà predisposto sulla base delle attuali conoscenze (test di tipo chimico).

In sintesi quindi gli aspetti salienti della bozza sono:

  • definizione del lotto di produzione dell’aggregato;
  • codici EER ammessi (unico codice 19 ammesso: minerali). Il Ministero si è riservato di valutare l’eventuale allargamento anche al vetro piano e ai rifiuti di macerie da terremoto, che dovrebbero comunque essere disciplinati da una norma speciale. Va evidenziato che, in base alle norme generali sulla classificazione, il produttore è responsabile del codice da attribuire al rifiuto, che per divenire un EoW a norma del decreto, deve essere non pericoloso; quindi, in caso di codice specchio, è responsabilità dell’impianto di produzione dell’EoW allestire un sistema di controllo e di gestione ambientale atto a verificare le dichiarazioni del produttore. Per il resto, i controlli sui rifiuti in ingresso: sono quelli usuali (documentali);
  • processo lavorazione generico (trattamenti tipici);
  • test di cessione su aggregati: obbligatorio ad esclusione dei calcestruzzi con Rck/leq ? 15 Mpa); modificati parametri cloruri e solfati (750);
  • utilizzi: distinzione tra forma legata e sciolta in funzione anche del contatto con il suolo – solo per reinterri e colmate richiamo ad Allegato 5 bonifiche (gli utilizzi al suolo non devono comportare una contaminazione della matrice suolo con riferimento ai parametri pertinenti di cui alla Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tab.1 per le diverse destinazioni d’uso). Per gli altri utilizzi è richiesto il test di cessione con modifiche di cui sopra (tranne i calcestruzzi sopra indicati).

Il MATTM ha chiesto alle associazioni di trasmettere le proprie osservazioni per poter giungere alla versione definitiva dello schema di decreto che, dopo il parere del Consiglio di Stato, verrà trasmesso alla Commissione UE per la prescritta procedura di “stand still” (sopra descritta). Entro la fine dell’anno, a scanso di rallentamenti, il decreto secondo il Ministero dovrebbe essere pubblicato sulla gazzetta.

Ci riserviamo di trasmettere gli aggiornamenti sugli sviluppi dei lavori.

» 07.07.2020
Documenti allegati

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