AssoAmbiente

Circolari

240/2020/PE

Sulla G.U. n. 227 del 12 settembre 2020 sono stati pubblicati il D.Lgs. n. 118 del 3 settembre 2020 recante “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” e il D.Lgs. n. 119 del 3 settembre 2020 recante “Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.

In linea con le esigenze manifestate dalle imprese nell’ambito del lungo iter di recepimento, l’Associazione è intervenuta in tutte le sedi istituzionali (sia a livello ministeriale che parlamentare) per inserire nel provvedimento di recepimento il maggior numero possibile dei correttivi e delle integrazioni alle discipline di settore necessarie a fini della chiarezza del dettato legislativo e della funzionalità delle norme rispetto alla realtà operativa. Molte proposte sono state accolte ed inserite nei provvedimenti in oggetto; per le altre l’Associazione si riserva di intervenire nella scrittura dei futuri provvedimenti.

Il D.Lgs. 118/2020 interviene sul D.Lgs. 49/2014 relativo ai RAEE e sul D.Lgs. 188/2008 relativo a pile, accumulatori e relativi rifiuti:

1.   per quanto riguarda il D.Lgs. 49/2014 (RAEE), viene:

  • sostituito il comma 2 dell’art. 31 “Monitoraggio e comunicazione”, prevedendo che la relazione sull’attuazione della direttiva 2012/19/UE (recepita dal D.Lgs. 49/2014) va trasmessa dal MATTM alla CE non più ogni tre anni ma annualmente;
  • aggiunto il comma 8-bis all’art. 10 “I Sistemi collettivi”, che prevede che i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le proprie attività, in coerenza con lo statuto tipo, decorsi novanta giorni dalla trasmissione dello statuto al MATTM. Questo avrà poi tempo 180 gg per valutare la conformità allo statuto tipo e segnalare eventuali osservazioni e proposte di modifica;
  • introdotto l’art. 24.bis “Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico”, che stabilisce che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del decreto. Vengono quindi illustrate le modalità di gestione a seconda che le AEE fotovoltaiche siano state immesse sul mercato prima o dopo l’entrata in vigore del decreto. Infine l’articolo stabilisce che, limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE debba verificare che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai sistemi di gestione. 

2.   rispetto al D.Lgs. 188/2008 su pile, accumulatori e relativi rifiuti, il D.Lgs. n. 118/2020 modifica l’art. 24 “Relazioni alla Commissione europea” prevedendo:

  • la soppressione del comma 1 relativo alla comunicazione triennale alla CE, da parte del MATTM, dello stato di attuazione del D.Lgs. 188/2008;
  • la sostituzione del comma 2, prevedendo la trasmissione annuale, per via elettronica, alla CE da parte del MATTM delle informazioni, comunicate da ISPRA, circa i livelli di riciclaggio raggiunti e dei livelli di efficienza dei processi di riciclo;
  • la sostituzione del comma 3, stabilendo che il rapporto annuale sui rifiuti da pile e accumulatori, contenente anche le indicazioni dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta, va inviato dal MATTM alla CE entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119, che recepisce la modifica della direttiva sui veicoli fuori uso, riordina e coordina le disposizioni del D.Lgs. n. 209/2003 al fine di renderle coerenti con la disciplina prevista dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (che ha abrogato il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, al quale molte disposizioni del D.Lgs. n. 209/2003 facevano rinvio). Sono stati aggiornati i rimandi al decreto Ronchi in esso contenuti nelle parti relative alle definizioni e, soprattutto, alla disciplina delle autorizzazioni all'avvio e all'esercizio degli impianti coinvolti nella filiera dei veicoli fuori uso.

Il decreto interviene inoltre sui seguenti articoli del D.Lgs. n. 209/2003:

  • Raccolta (Articolo 5)
    • Se il veicolo è destinato alla demolizione, il detentore è tenuto a consegnarlo direttamente ad un centro di raccolta, oppure, nella diversa ipotesi in cui il detentore intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, ha facoltà di consegnarlo, per la successiva consegna al centro di raccolta, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, previa accettazione e rilascio del certificato di rottamazione da parte di detti soggetti;
    • il "centro di raccolta", al quale il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato è tenuto a consegnare il veicolo destinato alla demolizione, è quello convenzionato con uno dei produttori dei veicoli di cui effettua la vendita;
    • obbligo per i concessionari o per il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, che hanno accettato il veicolo destinato alla demolizione, di gestirlo, prima del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato, ai sensi del "deposito temporaneo" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 152/06. Detto deposito temporaneo è consentito per un periodo massimo di 30 giorni, così come previsto dall'articolo 6, comma 8-bis del decreto legislativo n. 209/2003;
    • i produttori sono tenuti a ritirare i veicoli fuori uso o i pezzi usati allo stato di rifiuto, laddove tecnicamente fattibile, sull'"intero territorio nazionale", non limitando la raccolta in aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue;
    • obbligo di pubblicità a carico dei produttori, al fine di rendere accessibili le procedure di selezione dei centri di raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche;
    • istituzione del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso, presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    • obbligo per i titolari dei centri di raccolta, di effettuare, entro 10 giorni dalla presa in carico, le operazioni di messa in sicurezza del veicolo di cui all'Allegato I, punto 5, indipendentemente dall'avvenuta radiazione dal PRA;
    • le imprese di autoriparazione possono consegnare pezzi usati e veicoli, oltre che ai consorzi obbligatori previsti per legge, anche ad altri sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 152/06.
  • Prescrizioni relative al trattamento dei veicoli fuori uso (articolo 6)
    • introdotto un termine per la messa in sicurezza del veicolo (10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta anche nel caso in cui non fosse ancora stato cancellato dal PRA);
    • introdotta una specifica prescrizione che dettaglia le operazioni di trattamento eseguite ai fini del recupero delle componenti del veicolo fuori uso;
    • obbligo per i produttori di assicurare l'efficienza delle prestazioni ambientali dei centri di raccolta affiliati attraverso la verifica sui modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD) e sul possesso delle certificazioni ambientali ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit, compresi anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda;
    • previsione, in deroga a quanto stabilito per il deposito temporaneo, che questo possa essere effettuato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato anche in aree scoperte e pavimentate, purché i veicoli siano privi di fuoriuscite di liquidi e di gas e abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.
  • Reimpiego e recupero (articolo 7).
    • Le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano il riciclaggio ed il recupero possano stipulare, con il Ministero dell'ambiente, accordi di programma diretti al conferimento di particolari rifiuti (quali ad esempio plastiche, vetri) a sistemi di gestione di filiera, istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, già organizzati per il recupero di rifiuti affini;
    • i responsabili degli impianti sono tenuti a comunicare il peso effettivo dei veicoli fuori uso in ingresso negli impianti ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso dello stesso centro di raccolta.
  • Altre modifiche:
    • aggiornate le modalità di comunicazione dei dati relativi ai veicoli fuori uso ripristinando l'utilizzo del MUD di cui alla legge 25 gennaio 1994 (art. 11, co. 3) in attesa della piena operatività del registro elettronico nazionale;
    • la comunicazione annuale dei dati relativi ai veicoli fuori uso effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione (art. 13, comma 7);
    • possono essere considerate "prodotto" ed essere reimmesse sul mercato come tali le parti di ricambio sottoposte ad operazioni di condizionamento (art. 15, co. 7);
    • al fine di garantire la tracciabilità, il gestore dell'impianto di trattamento è tenuto ad indicare sui documenti di vendita i pezzi di ricambio matricolati dei prodotti reimmessi sul mercato (art. 15, co.7);
    • condizione per la reimmissione sul mercato delle parti attinenti alla sicurezza del veicolo, la certificazione da parte delle imprese di autoriparazione, così da garantire la sicurezza di quelle specifiche parti del veicolo il cui funzionamento errato possa provocare direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o per eventuali terzi coinvolti (impianto freni, sterzo, elementi della trasmissione etc.) (art. 5 co. 8);
    • obbligo per i centri di raccolta e per gli impianti di trattamento di dotarsi di un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso. Il termine per l’adeguamento è il 31 dicembre 2020.

Nel rinviare ai testi dei decreti di recepimento, in allegato alla presente, per gli ulteriori approfondimenti, si rimane a disposizione per ogni informazione.

» 14.09.2020
Documenti allegati

Recenti

01 Agosto 2025
2025/297/SAEC-EUR/CS
Nuovo Circular Economy Act – Avviata consultazione
Leggi di +
01 Agosto 2025
2025/296/SA-LAV/MI
Trattative rinnovo CCNL Servizi Ambientali 18 maggio 2022 – Chiusura procedura di raffreddamento e conciliazione.
Leggi di +
30 Luglio 2025
2025/295/SAEC-EUR/CS
Studio della Commissione sulla valutazione direttiva RAEE
Leggi di +
30 Luglio 2025
2025/294/SAEC-NOT/CS
RENAP – Obbligo comunicazione dati pneumatici per produttori
Leggi di +
30 Luglio 2025
2025/293/SA-LAV/MI
Fondo di Solidarietà Servizi Ambientali – Approvazione rendiconto 2024 – Prestazioni aggiuntive.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL