AssoAmbiente

Circolari

007/2021/PE

Pubblicato il decreto 30 dicembre 2020 del MiSE recante “Aggiornamento del decreto 10 ottobre 2014, relativamente all’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati” (G.U. n. 3 del 5 gennaio 2020).

Nello specifico, rispetto alle disposizioni riportate nel DM 10 ottobre 2014 del MiSE, il provvedimento interviene con alcune modifiche su:

  • definizione di «quota massima di certificati rinviabili» riferiti ora “esclusivamente al secondo anno successivo a quello di immissione in consumo” ed anche definizione di «soglia di sanzionabilità», riferite entrambi specificatamente alle diverse quote d’obbligo;
  • determinazione delle quantità annue di biocarburanti da immettere in consumo (riscritto articolo 3) - la quota minima (Q%) ora include anche i biocarburanti avanzati mentre l’obbligo complessivo è individuato da quattro nuove formule relative a biometano avanzato (M. 2 marzo 2018), biocarburanti avanzati (D.M. 2 marzo 2018), altri biocarburanti avanzati, obbligo tradizionale:
  • rivista a partire dal 2015 la quota minima di biocarburanti avanzati incentivata ai produttori ai sensi del DM 2 marzo 2018 da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno. Per il 2021 previsto il 2,0%, per il 2022 il 2,5% e dal 2023 il 3% (il valore di ripartizione può essere modificato dal MiSE sentito il Comitato biocarburanti, entro l’anno antecedente a quello di riferimento);
  • modalità di immissione in consumo – a seguito della modifica precisate le diverse modalità e per il biometano avanzato previsto che dal 2018 possono essere assolte tramite l’acquisto dei corrispondenti CIC rilasciati ai produttori per l’immissione in consumo di biometano avanzato (anche tramite meccanismi di valorizzazione predeterminata dei certificati di immissione in consumo da parte del GSE con o senza il ritiro del biometano avanzato e con preadesione da parte dei soggetti obbligati);
  • i soggetti obbligati che al 1° gennaio 2021 non risultano aderenti al meccanismo di valorizzazione predeterminata dei certificati di immissione in consumo da parte del GSE (art. 7, comma 1 del DM 2 marzo 2018) hanno facoltà di aderire al citato meccanismo entro il 28 febbraio 2021, stipulando gli appositi contratti con il GSE;
  • ai soli fini dell’assolvimento degli obblighi avanzati per biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati, i certificati hanno un valore unitario di 5 Gcal;
  • verifica dell'assolvimento dell'obbligo – per il biometano avanzato è assolto se il numero dei CIC nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato risponde alla formula riportata oppure, in alternativa, tale obbligo può essere assolto anche tramite adesione al meccanismo di cui all’art. 6 del DM 2 marzo 2018;
  • qualora un soggetto obbligato disponga, per ciascuna quota d’obbligo, di un numero di certificati inferiore al 100% dei rispettivi obblighi ma superiore alla soglia di sanzionabilità, può compensare la quota residua esclusivamente nell’anno successivo;
  • i certificati relativi ai biocarburanti avanzati eccedenti le rispettive quote di obbligo avanzato possono essere utilizzati anche per assolvere l’obbligo tradizionale. Qualora tali certificati eccedano l’obbligo tradizionale, possono essere rinviati all’anno successivo esclusivamente per coprire l’obbligo;
  • determinazione incentivo in caso di utilizzo del biometano nel trasporto – inserito nuovo allegato 2.

Si ricorda infine che il decreto 10 ottobre 2014 del MiSE elenca tra le materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati anche:

  • frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio della direttiva 2008/98/CE;
  • rifiuto organico (come definito nella direttiva 2008/98/CE), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata, ovvero rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
  • frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
  • frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell’attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.

Allo stesso elenco si riferisce il DM 2 marzo 2018 del MiSE per la definizione del biometano avanzato.

Nel rimandare al decreto 30 dicembre 2020, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, si rimane a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 08.01.2021
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