La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha approvato ieri all’unanimità la proposta di relazione sulle garanzie finanziarie nel settore delle discariche.
La proposta di relazione, presentata dai relatori (on. Stefano Vignaroli – M5S, sen. Vincenzo D’Arienzo – PD e on. Manfredi Potenti - Lega) lo scorso 16 dicembre, è stata approvata senza modifiche.
Dalla relazione emerge, in sintesi, che:
Per quanto riguarda la regolazione della materia delle garanzie finanziarie nel settore delle discariche, la relazione formula alcune proposizioni di premessa e alcuni indirizzi di seguito riportati:
A - Proposizioni di premessa
B - Indirizzi
Una modifica dell’articolo 14 del D.Lgs n. 36 del 2003 potrebbe affiancare alle garanzie fideiussorie altre forme di garanzie equivalenti come previsto dalla direttiva comunitaria (articolo 8, lettera a, punto IV, direttiva 1999/31/CE);
Ipotizzabile l’introduzione dell’obbligo a carico dei gestori di mantenere parte dei ricavi in fondi segregati, al preciso scopo di coprire i costi connessi alla post-gestione di una discarica, potendo tali risorse rappresentare un elemento rilevante di mitigazione del rischio per gli operatori finanziari che prestano la garanzia e nel contempo di efficace intervento. Da valutare l’ipotesi di utilizzare il fondo degli accantonamenti effettuati nel corso della fase di gestione, quale garanzia stessa per il periodo di gestione post-operativa, in parziale sostituzione della garanzia fideiussoria.
Istituzione di un meccanismo esterno e suppletivo di garanzia: tema sensibile anche nel campo delle bonifiche, che presentano problemi analoghi a quelli della post-gestione delle discariche in presenza di fenomeni di abbandono dei siti o fallimento dei gestori. L’alimentazione del fondo è ipotizzabile attraverso una destinazione di risorse di finanza pubblica, ovvero provenienti da sanzioni o da versamenti effettuati ai sensi del titolo VI-bis del D.Lgs 152/06 e smi o da quote di risarcimenti per danni ambientali o da contributi regionali (art. 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).
Da verificare l’ipotesi di costruzione di un sistema misto che corrisponda agli scopi attualmente perseguiti dal sistema delle garanzie mediante un parallelismo degli altri istituti (accantonamento, fondo di garanzia) e che eventualmente veda una prestazione decrescente di garanzie a fronte della crescita degli accantonamenti.
Constatata difficoltà, nella proiezione trentennale, per le imprese che gestiscono gli impianti di discarica nel trovare sul mercato soggetti disposti a un rapporto negoziale di lunga durata. Normative regionali e prassi si sono orientate su durate più brevi, generalmente quinquennali, con rinnovi successivi. Un ripensamento dell’intera questione è possibile a fronte di un cambiamento di sistema, che mantenga inalterate, o rafforzi, le garanzie effettive di tutela dell’ambiente.
Ipotizzata la definizione di uno schema tipo di polizza assicurativa in grado di garantire uniformità nel rilascio delle fideiussioni da parte degli operatori, che tenga conto di criteri di calcolo uniformi e garantisca l’adeguatezza dei premi sulla base delle effettive esigenze/attività degli impianti: si tratta di un’evoluzione vista con favore dagli operatori ma che richiede un quadro rinnovato e stabile dal punto di vista normativo e uno scambio costante di informazioni per l’adeguamento degli schemi al mutare della realtà.
L’accettazione delle garanzie finanziarie debba avvenire con provvedimento espresso.
Necessario un coordinamento dei controlli, che superi la separatezza degli aspetti ambientali da quelli finanziari e che non si riduca a una mera verifica cartacea della sottoscrizione di un contratto. E’ poi in particolare ipotizzabile l’analisi dei bilanci annuali per verificare la compatibilità tra la gestione finanziaria del sito e le caratteristiche delle garanzie.
Il report precisa infine che “i sintetici indirizzi intendono fornire un primo spunto per l’esame della materia da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nelle vicende gestionali e competenti in materia di tutela
dell’ambiente, e saranno oggetto di ulteriore sviluppo sulla base della compiuta analisi dei dati e delle esperienze regionali, anche con riguardo alla ricognizione delle competenze in materia. Inoltre, considerata la derivazione comunitaria delle norme […] la Commissione intende interloquire in materia, nell’ambito delle proprie competenze, con le istituzioni dell’Unione europea”.
Nel rimandare alla relazione (disponibile qui) che sarà soggetta a coordinamento formale e sarà stampata come Doc. XXIII, n.?7, rimandiamo a successive comunicazione per ogni eventuale aggiornamento in materia.