Il Tar Lombardia, con la sentenza 23 marzo 2021 n. 280, ha chiarito che nel caso di più Amministrazioni socie della società in house cui è affidato il servizio rifiuti, i requisiti per l'affidamento devono sussistere per la singola P.A. socia che decide di affidare il servizio.
Chiariscono i giudici che, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 50/2016 perché si possa affidare il servizio senza gara tramite affidamento in house a una partecipata dell’Amministrazione occorre che sussista un controllo della P.A. affidante sulla affidataria in house "analogo" a quello che l'Amministrazione ha sui propri servizi. Nel caso in cui la società in house abbia come soci più Amministrazioni, la sussistenza e l'effettività del controllo analogo deve essere verificata non rispetto a tutte le amministrazioni socie, ma in rapporto alla singola Amministrazione che affida il servizio alla società partecipata.
I Giudici del Tar, inoltre, hanno ricordato come è orientamento consolidato (articolo 192 del D.Lgs. 50/2016), quello per cui il ricorso all'affidamento in house dei servizi come quello rifiuti deve costituire l'eccezione rispetto alla regola dell'affidamento tramite gara. Una posizione che è stata confermata dalla Corte Costituzionale (sul punto vedasi la circolare associativa n. 104/2021) che dichiarando legittimo l'articolo 192 citato ha ribadito come esso sia “espressione di una linea restrittiva del ricorso all'affidamento diretto che è costante nel nostro ordinamento da oltre dieci anni, e che costituisce la risposta all'abuso di tale istituto da parte delle Amministrazioni nazionali e locali” che “risponde agli interessi costituzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza”.
Nel far rinvio alla sentenza, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.