AssoAmbiente

Circolari

137/2021/MI

Con la circolare n. 77/2021 del 9 marzo u.s. avevamo dato notizia circa la posizione assunta dalla Commissione di Garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali in merito all’effettuazione di astensioni dal lavoro nel settore degli impianti di trattamento rifiuti, ed all’applicazione del Codice di Regolamentazione 1 marzo 2001.

L’azienda coinvolta nella vicenda aveva sostenuto la tesi secondo cui gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti debbano garantire la massima operatività possibile, anche a costo di una notevole compressione del diritto di sciopero degli addetti all’impianto, per esigenze di tutela della collettività e della salute pubblica.

Ciò in quanto, secondo l’interpretazione addotta, i rifiuti trattati nell’impianto derivano da attività considerate indispensabili ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo nazionale in materia di regolamentazione del diritto di sciopero dell’1 marzo 2001 (rifiuti urbani ed assimilati).

Successivamente alla posizione assunta dalla Commissione, è quindi intervenuta Utilitalia, rafforzando la tesi dell’azienda ad essa associata con le seguenti argomentazioni:

  • nelle prestazioni indispensabili da garantire ai sensi dell’articolo 8 del Codice di Regolamentazione 1 marzo 2001 deve essere considerato il trattamento “dell’intero quantitativo di rifiuti raccolto”;
  • l’astensione dal lavoro degli addetti ad un impianto di trattamento/smaltimento rifiuti deve ritenersi non consentita ai sensi dell’articolo 5 del Codice di Regolamentazione che vieta lo sciopero “per singoli segmenti del servizio”; circostanza in grado di condizionare a monte il servizio di raccolta che, pur svolto regolarmente, subirebbe disagi ed inefficienze anche in assenza di uno sciopero effettivo;
  • la conseguente forte compressione del diritto di sciopero derivante da tali interpretazioni, sempre secondo le argomentazioni di Utilitalia, sarebbe comunque compatibile con la logica dei servizi pubblici essenziali e dei servizi di pubblica utilità.

La Commissione, in virtù dei poteri anche interpretativi ad essa forniti dalla legge n. 146/1990 rispetto ai Codici di Regolamentazione, ha replicato come segue:

  1. i limiti di prestazioni in caso di sciopero, così come di personale strettamente necessario, devono rimanere fermi, al fine di evitare l’annullamento totale degli effetti dello sciopero;
  2. non è condivisibile l’interpretazione di Utilitalia sulla frammentazione del servizio e il divieto di sciopero “per singoli segmenti” poiché, secondo la Commissione, le modalità operative con utilizzo del sistema di appalto e subappalto rappresentano la normalità nel settore e renderebbero inattuabile lo sciopero nelle aziende che rappresentano solo un segmento del ciclo dei rifiuti. Il concetto del divieto di sciopero per singoli segmenti andrebbe piuttosto applicato alla singola azienda;
  3. l’individuazione delle prestazioni indispensabili di cui all’articolo 8 del Codice di Regolamentazione è da ritenersi congrua, anche non considerando tali il trasporto, lo svuotamento dei mezzi di raccolta e il trattamento negli impianti dei rifiuti “eccedenti le prestazioni indispensabili”;
  4. per “altri mezzi eventualmente in servizio” (articolo 8, lettera “d” del Codice di Regolamentazione) i cui rifiuti devono essere conferiti negli impianti e nelle discariche, deve intendersi “quei mezzi che, per ragioni tecniche, contengono in modo indistinguibile anche rifiuti non riconducibili a prestazioni indispensabili o che, incidentalmente, si trovino ad operare nella giornata di sciopero”; fermo rimanendo in ogni caso il limite invalicabile del 50% delle prestazioni e di un terzo della forza lavoro esonerata dallo sciopero;
  5. secondo la Commissione, infine, è onere del gestore dell’impianto comunicare per tempo i quantitativi massimi di rifiuti che saranno ammessi durante lo sciopero, in modo che il gestore della raccolta possa operare di conseguenza riducendo il servizio (in analogia a quanto avviene in caso di parziale chiusura degli impianti per manutenzione straordinaria o incidenti).

La Commissione ha quindi emanato una delibera interpretativa (n. 137/2021) dell’articolo 8 del codice di Regolamentazione 1.3.2001, fondata sui principi riassunti nei punti 4 e 5 di cui sopra, come conseguenza dei presupposti enucleati ai punti 1, 2 e 3.

La delibera è stata inviata alle Associazioni Imprenditoriali e Sindacali, alle aziende e sindacati interessati alla vicenda, e alle Prefetture ai fini dello svolgimento del loro ruolo di mediatori in caso di “rilevante dissenso” tra azienda e sindacati in merito al Piano delle prestazioni indispensabili di cui all’articolo 9 del Codice di Regolamentazione.

Si allega la Delibera della Commissione.

» 12.05.2021
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