Con la circolare n. 77/2021 del 9 marzo u.s. avevamo dato notizia circa la posizione assunta dalla Commissione di Garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali in merito all’effettuazione di astensioni dal lavoro nel settore degli impianti di trattamento rifiuti, ed all’applicazione del Codice di Regolamentazione 1 marzo 2001.
L’azienda coinvolta nella vicenda aveva sostenuto la tesi secondo cui gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti debbano garantire la massima operatività possibile, anche a costo di una notevole compressione del diritto di sciopero degli addetti all’impianto, per esigenze di tutela della collettività e della salute pubblica.
Ciò in quanto, secondo l’interpretazione addotta, i rifiuti trattati nell’impianto derivano da attività considerate indispensabili ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo nazionale in materia di regolamentazione del diritto di sciopero dell’1 marzo 2001 (rifiuti urbani ed assimilati).
Successivamente alla posizione assunta dalla Commissione, è quindi intervenuta Utilitalia, rafforzando la tesi dell’azienda ad essa associata con le seguenti argomentazioni:
La Commissione, in virtù dei poteri anche interpretativi ad essa forniti dalla legge n. 146/1990 rispetto ai Codici di Regolamentazione, ha replicato come segue:
La Commissione ha quindi emanato una delibera interpretativa (n. 137/2021) dell’articolo 8 del codice di Regolamentazione 1.3.2001, fondata sui principi riassunti nei punti 4 e 5 di cui sopra, come conseguenza dei presupposti enucleati ai punti 1, 2 e 3.
La delibera è stata inviata alle Associazioni Imprenditoriali e Sindacali, alle aziende e sindacati interessati alla vicenda, e alle Prefetture ai fini dello svolgimento del loro ruolo di mediatori in caso di “rilevante dissenso” tra azienda e sindacati in merito al Piano delle prestazioni indispensabili di cui all’articolo 9 del Codice di Regolamentazione.
Si allega la Delibera della Commissione.