Il TAR Marche, con la sentenza n. 498 del 23 giugno 2021, ha stabilito che il quantitativo di sostanze pericolose che fanno scattare la disciplina Seveso III (D.Lgs. 105/2015) va calcolato non su quelle realmente presenti in un dato momento nell’impianto ma sulla capacità totale dell'impianto stesso, così come indicata nell’autorizzazione.
La questione oggetto della sentenza del TAR riguarda un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, che, nell'ambito di un procedimento di riesame della propria autorizzazione integrata ambientale, si è visto diffidato a presentare (ai sensi della Seveso III), la notifica prevista dall'articolo 13 e il rapporto di sicurezza (articolo 15).
La disciplina Seveso III sugli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, a differenza di quanto previsto dalla Seveso II, fa scattare l'assoggettamento agli obblighi relativi non solo al superamento dei quantitativi di sostanze pericolose realmente presenti in stabilimento ma anche per quelle "previste", cioè imposte all'impianto da limiti materiali e/o legali.
Nella propria sentenza il TAR Marche ha chiarito che per la determinazione delle sostanze "previste" il riferimento è quello relativo alla capacità dell'impianto così come indicata dall'AIA o da altra autorizzazione.
Sul tema delle sostanze “previste”, l’Associazione ha avviato un confronto con il MiTE per verificare la possibilità di poter disporre di indicazioni non solo chiare e omogenee a livello territoriale ma anche rispondenti alle modalità di gestione rifiuti negli impianti di trattamento.
Nel rimandare al testo della sentenza, in allegato alla presente, per ulteriori informazioni, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti.