Pubblicata la legge n. 101 del 1° luglio 2021 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (G.U. n. 160 del 6 luglio 2021), in vigore dal 7 luglio 2021.
Per quanto di possibile interesse, tra le disposizioni riportate nel provvedimento segnaliamo in particolare:
Il comma 1 prevede l’approvazione del “Piano nazionale per gli investimenti complementari”, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Il comma 2 ripartisce per annualità le risorse sui programmi e interventi ricompresi nel suddetto Piano ed indica l’Amministrazione competente per ogni misura (cfr. Allegato 2).
Per quanto riguarda le misure di carattere generale, contenute nei successivi commi, il provvedimento prevede che:
Il comma 1 pone in capo all'amministrazione erogante, ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell’erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale indicati all’articolo 1, l’onere di verificare attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) e i sistemi collegati, l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi.
Il comma 1 incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di 15.500 milioni complessivi per gli anni dal 2022 al 2031, al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del PNRR.
Il comma 1-bis demanda ad una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) la destinazione di 700 milioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione a investimenti, tra l’altro e per quanto di interesse, riguardanti:
Apportate modifiche alla disposizione di copertura di cui all’articolo 1, comma 1065, della legge di bilancio 2021 riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l’innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 della stessa legge (transizione 4.0) in particolare rivedendo la quota degli oneri posta a carico delle risorse del Fondo in coerenza con il PNRR.
I successivi articoli 4, 5 e 6 riportano rispettivamente misure su linee ferroviarie ad alta velocità, disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.
Per ogni approfondimento si rinvia al testo del provvedimento, in allegato alla presente (v. Allegato 1). Inoltre, con riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nel far seguito a quanto già comunicato in materia (v. circolari associative n. 131/2021 e n. 166/2021), trasmettiamo in allegato una nota di sintesi sulle missioni e alcune delle relative componenti per quanto di possibile interesse (v. Allegato 3).