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290/2021/CS

La proposta di revisione del Regolamento sulla spedizione dei rifiuti (WSR) presentata dalla Commissione il 17 novembre scorso (vd. circolare n. 284/2021/NA) ha purtroppo confermato i timori espressi dall’industria europea del riciclo relativamente alla previsione di restrizioni all’export dei rifiuti, senza distinzione tra rifiuti selezionati/trattati e non, verso Paesi non OCSE.

La proposta di Regolamento della Commissione è suddivisa in 7 capitoli così articolati:

Titolo I previsioni di carattere generale sul campo di applicazione, lo scopo e le definizioni del Regolamento (art. 1-4);

Titolo II previsioni sulle spedizioni di rifiuti all’interno dei Paesi dell’Unione, con o senza transito in Paesi terzi (art. 4-32);

Titolo III costituito dal solo articolo 33 e relativo alla necessità per gli Stati membri di avere un regime nazionale di supervisione e controllo delle spedizioni di rifiuti che avvengono all’interno della sua giurisdizione;

Titolo IV previsioni sull’export dall’Unione verso Paesi terzi (art. 34-46);

Titolo V previsioni sull’import di rifiuti nell’Unione da Paesi terzi (art. 47-53);

Titolo VI previsioni sul transito attraverso Paesi dell’Unione per spedizioni da e verso Paesi terzi (art. 54-55);

Titolo VII previsioni sull’entrata in vigore del Regolamento (art. 56-68);

Titolo VIII disposizioni finali (art. 69-82).

Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità normative introdotte dalla proposta di revisione del WSR:

Procedura di notifica:

  • i consensi scritti per una spedizione pianificata con notifica avranno la durata di un anno;
  • la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente rimangono simili a quelle previste nell’attuale regolamento. Tuttavia, la Commissione si è impegnata a rivedere le metodologie di calcolo per assicurare che i pagamenti siano equi;
  • le strutture pre-consentite rimangono tali per sette anni e per le notifiche generali la validità è estesa a tre anni.

Documenti per la movimentazione:

  • la documentazione elettronica diventa obbligatoria e sarà gestita tramite una banca dati centrale dell'UE. Gli Stati membri possono usare i propri sistemi elettronici che però dovranno essere interoperabili con il sistema centrale;
  • tale sistema riguarderà tutta la documentazione per la movimentazione, le certificazioni e le procedure di notifica/consenso e pre-consenso;
  • anche per i Paesi extra-UE tutte la documentazione/informazioni/procedure dovrebbero essere, "se fattibile", gestite in modo elettronico.

Disaccordo sullo stato dei rifiuti:

  • in caso di disaccordo tra gli Stati membri su aspetti come rifiuti vs. EoW, lista verde vs. lista ambra o classificazione del trattamento finale (recupero vs. smaltimento) prevarrà sempre l’interpretazione più restrittiva (rifiuto, lista ambra, smaltimento) e la gestione dovrà, di conseguenza, seguire la legislazione pertinente.

Esportazioni verso Paesi terzi:

  • introduzione di misure estremamente severe sulle esportazioni di rifiuti in lista verde verso Paesi non OCSE: tali Paesi, se destinatari, dovranno essere inclusi in una lista di Paesi creata dalla Commissione (simile a quella prevista per il Regolamento 1418/2007 ma molto più ampia). Per entrare in questa lista i Paesi dovranno compilare in modo dettagliato una serie di documenti attestanti la loro situazione interna rispetto alla gestione dei rifiuti e fornire una lista di impianti autorizzati al trattamento (tutto ciò in lingua inglese). Se le informazioni fornite dal Paese non saranno considerate pertinenti o sufficienti esso non sarà inserito nella lista e non potrà quindi ricevere alcun tipo di spedizione di rifiuti;
  • per i Paesi OCSE, la Commissione controllerà le spedizioni. Se verrà registrato un picco eccessivo delle spedizioni di un particolare flusso di rifiuti verso un certo Paese, la Commissione interverrà richiedendo ulteriori informazioni al Paese in questione e, se necessario, adotterà un atto delegato per vietare la spedizione di rifiuti dall’UE verso il Paese oggetto dell’indagine;
  • l’esportatore (art. 43) deve provare che tutti gli impianti di destino dei suoi rifiuti situati fuori dall’UE (eccetto i paesi OCSE che hanno accordi con l'Unione che riconoscono che i loro impianti trattano i rifiuti in modo ecologicamente corretto) trattino i rifiuti in modo ambientalmente appropriato. Tale verifica andrà effettuata per mezzo di audit.
  • questi audit avranno una durata massima triennale e dovranno riguardare il monitoraggio e la verifica di una lunga lista di requisiti che l’impianto di destino dovrà dimostrare di possedere.

Applicazione:

  • vengono definite delle disposizioni sulle modalità di applicazione delle sanzioni;
  • queste stabiliscono che le sanzioni devono essere proporzionate e dovranno essere differenziate a seconda della natura/gravità della spedizione e della intenzionalità/negligenza nell’errore. Tuttavia, non salvaguardano adeguatamente gli esportatori da piccoli errori amministrativi. Spetta ancora allo Stato membro decidere le sanzioni.

Entrata in vigore:

  • la legislazione proposta sulle spedizioni all'interno dell'Unione, le esportazioni verso Paesi EFTA/OCSE, le importazioni nell'Unione ed il transito attraverso l'Unione si applicherà dopo 2 anni dall'entrata in vigore della nuova legislazione;
  • la legislazione sulle spedizioni verso i paesi non OCSE e i requisiti di audit per le esportazioni verso i paesi non UE si applicano dopo 3 anni dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento.

Per maggiori informazioni siamo ad allegare i documenti, in lingua inglese, predisposti da EuRIC e FEAD sugli aspetti di maggior interesse per il settore rappresentato contenuti nella proposta di revisione. Si evidenzia che, nei prossimi giorni, si terranno una serie riunioni di coordinamento con EuRIC, alle quali prenderanno parte anche i rappresentanti dell’Associazione, per approfondire le novità della proposta, definire una posizione comune e stabilire una linea d’azione condivisa sulla strategia più appropriata per il confronto con le Istituzioni europee, in particolare il Parlamento, che dovranno discutere a approvare la proposta della Commissione.

Siamo pertanto a chiederVi di segnalarci quanto prima, inviandole a d.cesaretti@fise.org e a s.navach@fise.org, eventuali osservazioni e suggerimenti sugli aspetti della proposta, trasmessavi con la precedente circolare, che ritenete di maggiore interesse e impatto per il settore.

Ci riserviamo di tenervi informati sugli ulteriori sviluppi.

» 26.11.2021
Documenti allegati

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