Pubblicato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di recepimento della direttiva Ue 2018/2001 sulle fonti rinnovabili (Renewable Energy Directive - RED II), in vigore dal 15 dicembre 2021 (S.O. n. 42/L della G.U. n. 285 del 30 novembre 2021).
Nel far seguito a quanto segnalato in materia (v. circolare associativa n. 220/2021), segnaliamo che il provvedimento definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53. Le disposizioni rispondono inoltre alla necessaria attuazione delle misure riportate nel PNRR in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
In termini di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, l’Italia intende conseguire un obiettivo minimo del 30% entro il 2030.
Tra le disposizioni contenute nel decreto segnaliamo in particolare:
A - regimi di sostegno – rispetto ai criteri generali riportati segnaliamo che l’incentivo (che trova copertura sulla componente delle tariffe energia e gas) non trova applicazione nelle opere di manutenzione ordinaria o per adeguamento dell’impianto a prescrizioni di legge e sono definiti secondo criteri di massima semplificazione delle procedure amministrative.
I regimi di sostegno sono differenziati sulla base della potenza degli impianti. In particolare:
Con successivi decreti del MiTE saranno definiti i tempi e le modalità per il raccordo con le procedure di assegnazione degli incentivi attivate in attuazione dell’art. 24 del D.Lgs 28/2011.
B - copertura costi incentivi FER ed efficienza energetica – a decorrere dall’anno 2022, una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all’asta delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del D.Lgs 47/2020 è destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell‘efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell’energia;
C - semplificazioni – l’art. 18 apporta semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi introdotti dal D.Lgs 28/2011 nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.
Per quanto riguarda il biometano, l’art. 24 interviene con modifiche al D.Lgs 28/2011 al fine di semplificare procedimento autorizzativo;
D - aree idonee – l’art. 20 dispone che con uno o più decreti il MiTE dovrà stabilire “principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili”. In via prioritaria per lo sviluppo di eolico e fotovoltaico e per individuazione di aree industriali dismesse o aree abbandonate idonee per sviluppo FER;
E - obbligo uso FER – l’art. 27 introduce dal 1° gennaio 2024 l’obbligo per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui di includere nell’energia venduta, una quota rinnovabile. Entro il 31 dicembre 2022 saranno definite le modalità con successivo decreto del MiTE.
Per il settore dei trasporti, l’art. 39 dispone che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16% di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell’anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico;
F - double counting – tra le materia inserite nell’Allegato VIII, ai fini del double counting, evidenziamo che nella parte A relativa alla produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, viene inclusa anche la frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati (ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'art. 205 del D.Lgs 152/2006), il rifiuto organico proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata, la frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.
Non è stata modificata la disposizione richiamata all’art. 24, comma 2, in base alla quale il biometano, che rispetta le caratteristiche di cui all’articolo 3 del DM 2 marzo 2018, prodotto a partire da rifiuti (art.183, comma 1, lettera a), del D.Lgs 152/2006), cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 184-ter del del D.Lgs 152/2006.
Ricordo che sul tema sostenibilità biometano l’Associazione, congiuntamente a Utilitalia e CIC, ha avviato un confronto con il MiTE, fornendo anche specifico approfondimento redatto da ENEA, per tentare di superare il disallineamento tra le casistiche impiantistiche di digestione anaerobica riportate in direttiva (stoccaggio coperto e non coperto digestato) rispetto al contesto nazionale (generalmente non previsto stoccaggio digestato) al fine garantirne il riconoscimento in materia.
Nel decreto si segnala a riguardo che nell’allegato VII del decreto in parola (“regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili fossili di riferimento”) a piè della tabella 2 (voce D2: totale dei valori tipici e standard per le filiere del combustibile gassoso da biomassa) è stata inserito il seguente richiamo “con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica possono essere individuati processi e assetti impiantistici assimilabili a questa soluzione tecnologica”
Nel rimandare al testo del decreto, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento anche in relazione agli interventi associativi in materia.