AssoAmbiente

Circolari

300/2021/PE

Pubblicato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di recepimento della direttiva Ue 2018/2001 sulle fonti rinnovabili (Renewable Energy Directive - RED II), in vigore dal 15 dicembre 2021 (S.O. n. 42/L della G.U. n. 285 del 30 novembre 2021).

Nel far seguito a quanto segnalato in materia (v. circolare associativa n. 220/2021), segnaliamo che il provvedimento definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53. Le disposizioni rispondono inoltre alla necessaria attuazione delle misure riportate nel PNRR in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

In termini di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, l’Italia intende conseguire un obiettivo minimo del 30% entro il 2030.

Tra le disposizioni contenute nel decreto segnaliamo in particolare:

A - regimi di sostegno – rispetto ai criteri generali riportati segnaliamo che l’incentivo (che trova copertura sulla componente delle tariffe energia e gas) non trova applicazione nelle opere di manutenzione ordinaria o per adeguamento dell’impianto a prescrizioni di legge e sono definiti secondo criteri di massima semplificazione delle procedure amministrative.

I regimi di sostegno sono differenziati sulla base della potenza degli impianti. In particolare:

  • l’art. 5 elenca gli specifici criteri per la definizione dei meccanismi di incentivazione degli impianti di produzione di energia elettrica da FER che prevede:
  • per gli impianti con potenza superiore a 1 MW, l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso (che saranno definite con successivi decreti del MiTE) effettuate in riferimento a contingenti di potenza che potrebbero essere differenziati per zone geografiche. Il contributo è calcolato come la differenza tra la tariffa spettante aggiudicata e il prezzo di mercato dell’energia elettrica. In caso tale differenza dovesse risultare negativa, è prevista la restituzione, anche a conguaglio, dell’importo;
  • per gli impianti con potenza inferiore a 1 MW, l’incentivo è attribuito tramite richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio, per le tecnologie con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato oppure tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza, per le tecnologie innovative e con costi di generazione maggiormente elevati.
  • l’art. 10 interviene sulla promozione dell’utilizzo dell’energia termica da FER. In particolare il decreto amplia l’esistente regime di sostegno anche ad interventi produttivi di grandi dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo e ammette ai sussidi anche le comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo;
  • l’art. 11 dispone in materia di incentivi a biogas e biometano prodotto e immesso nella rete del gas naturale. Il decreto dispone che l’incentivazione avverrà attraverso l’erogazione di una specifica tariffa la cui durata e il cui valore saranno definiti successivamente con uno o più decreti del MiTE, che stabilirà anche le modalità “con le quali il regime incentivante di cui al DM del MiSE 2 marzo 2018 recante “Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”, è coordinato con il nuovo regime nel periodo successivo al 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2026.
    Al produttore sarà assicurato lo stesso livello di incentivazione per l’utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in quello della produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione oggetto di riconversione parziale per la produzione di biometano che accedono agli incentivi, la verifica del rispetto dei requisiti previsti per i rispettivi meccanismi di incentivazione si basa sulle quantità e tipologie dei materiali come risultanti dal titolo autorizzativo. “In ogni caso, sono rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni calcolati sull’intero mix dei materiali utilizzati dall’impianto di digestione anaerobica, sia per la quota destinata alla produzione elettrica sia per quella destinata alla produzione di biometano” rispetto alle disposizioni riportate nel DM 14 novembre 2019, in attuazione del Titolo V del decreto in parola;
  • l’art. 13 prevede inoltre condizioni di cumulabilità tra i sistemi di sostegno, al fine di favorire un utilizzo sinergico degli strumenti.

Con successivi decreti del MiTE saranno definiti i tempi e le modalità per il raccordo con le procedure di assegnazione degli incentivi attivate in attuazione dell’art. 24 del D.Lgs 28/2011.

B - copertura costi incentivi FER ed efficienza energetica – a decorrere dall’anno 2022, una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all’asta delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del D.Lgs 47/2020 è destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell‘efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell’energia;

C - semplificazioni – l’art. 18 apporta semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi introdotti dal D.Lgs 28/2011 nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.
Per quanto riguarda il biometano, l’art. 24 interviene con modifiche al D.Lgs 28/2011 al fine di semplificare procedimento autorizzativo;

D - aree idonee – l’art. 20 dispone che con uno o più decreti il MiTE dovrà stabilire “principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili”. In via prioritaria per lo sviluppo di eolico e fotovoltaico e per individuazione di aree industriali dismesse o aree abbandonate idonee per sviluppo FER;

E - obbligo uso FER – l’art. 27 introduce dal 1° gennaio 2024 l’obbligo per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui di includere nell’energia venduta, una quota rinnovabile. Entro il 31 dicembre 2022 saranno definite le modalità con successivo decreto del MiTE.
Per il settore dei trasporti, l’art. 39 dispone che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16% di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell’anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico;

F - double counting – tra le materia inserite nell’Allegato VIII, ai fini del double counting, evidenziamo che nella parte A relativa alla produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, viene inclusa anche la frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati (ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'art. 205 del D.Lgs 152/2006), il rifiuto organico proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata, la frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

Non è stata modificata la disposizione richiamata all’art. 24, comma 2, in base alla quale il biometano, che rispetta le caratteristiche di cui all’articolo 3 del DM 2 marzo 2018, prodotto a partire da rifiuti (art.183, comma 1, lettera a), del D.Lgs 152/2006), cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 184-ter del del D.Lgs 152/2006.

Ricordo che sul tema sostenibilità biometano l’Associazione, congiuntamente a Utilitalia e CIC, ha avviato un confronto con il MiTE, fornendo anche specifico approfondimento redatto da ENEA, per tentare di superare il disallineamento tra le casistiche impiantistiche di digestione anaerobica riportate in direttiva (stoccaggio coperto e non coperto digestato) rispetto al contesto nazionale (generalmente non previsto stoccaggio digestato) al fine garantirne il riconoscimento in materia.

Nel decreto si segnala a riguardo che nell’allegato VII del decreto in parola (“regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili fossili di riferimento”) a piè della tabella 2 (voce D2: totale dei valori tipici e standard per le filiere del combustibile gassoso da biomassa) è stata inserito il seguente richiamo “con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica possono essere individuati processi e assetti impiantistici assimilabili a questa soluzione tecnologica

Nel rimandare al testo del decreto, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento anche in relazione agli interventi associativi in materia.

» 02.12.2021
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