AssoAmbiente

Circolari

005/2022/LE

L’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 con cui ha provveduto alla “Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’articolo 230, comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006” che entrerà in vigore il 30 aprile 2022.

Il provvedimento dell’Albo nasce dalla riscrittura del comma 5 dell’art. 230 del D. Lgs. n. 152/2006 operata dall’art. 35 lett. e-bis della Legge n. 108/2021 (cfr. circolare associativa n. 213/2021) il quale dispone che per la raccolta e il trasporto rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, si utilizzi un unico documento di trasporto rifiuti per automezzo e percorso di raccolta dando mandato all’Albo di provvedere alla sua definizione.

La Deliberazione in oggetto specifica che il documento unico ex art. 230, comma 5, del D. Lgs. 152/2006:

  • è utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, “esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento(o in procedura ordinaria o semplificata, ex artt. 214 e 215 del D.Lgs. n. 152/2006, o che ha effettuato la comunicazione ex art. 110 comma 3 del medesimo decreto);
  • è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività”;
  • è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia;
  • integra, una volta effettuato il trasporto, il registro di carico e scarico, ex art. 190 del D.Lgs. 152/2006 con la precisazione che:
  1. nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale);
  2. nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del regime di “fictio iuris” stabilita dall’articolo 230, comma 5.

La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all’impianto di destino deve, invece, essere accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D. Lgs 152/2006.

L’Allegato A della Deliberazione in oggetto contiene il modello di documento unico di raccolta e trasporto, mentre il successivo Allegato B contiene la descrizione tecnica dello stesso e le indicazioni sulle sue modalità di compilazione.

Nel rimandare al testo della Deliberazione n. 14/2021 in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.

» 12.01.2022
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