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012/2022/TO

Sul tema della responsabilità 231, si segnalano due sentenze con le quali la Corte di Cassazione, ha stabilito da un lato che il fallimento della persona giuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo, dall'altro che su quest'ultimo non si riverbera neanche l'estinzione per prescrizione del reato presupposto.

Più in particolare:

  • Corte di Cassazione - Sentenza 23 dicembre 2021, n. 47010. Ricorda la sentenza che il fallimento della persona giuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo a carico della società ex Dlgs 231/2001 per reato di manager e dipendenti. In tal senso l'instaurazione della procedura concorsuale non è una situazione che si può assimilare a quella della morte dell'autore del reato. Infatti il fallimento non determina alcun mutamento soggettivo della società, la quale viene sottoposta semplicemente a una procedura di gestione della crisi ad opera di un pubblico ufficiale (il curatore) e sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria. Resta quindi intatto l'illecito amministrativo a carico dell'Ente per un reato commesso da un manager o dipendente dell'Ente che costituisce presupposto della responsabilità della società ex Dlgs 231/2001;
  • Corte di Cassazione - Sentenza 11 gennaio 2022, n. 387. Secondo la Corte l'estinzione per prescrizione del reato presupposto della responsabilità dell'Ente ex Dlgs 231/2001 non si riverbera sull'illecito amministrativo della società. I giudici hanno da un lato riconosciuto l'intervenuta prescrizione del reato a carico del legale rappresentante di una azienda in Abruzzo, dall'altro ha confermato la permanenza dell'illecito amministrativo a carico dell'Ente responsabile ex Dlgs 231/2001 per il reato commesso a suo vantaggio/interesse. La vicenda ha riguardato il reato di lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale occorse al dipendente dell'azienda a causa della assenza dei presidi antinfortunistici di legge su un macchinario, assenza che ha provocato la lesione al lavoratore. Se, nel gioco tra interruzione della prescrizione e ripresa del decorso della stessa, il reato a carico del datore di lavoro oggetto del giudizio si è prescritto, non così l'illecito amministrativo a carico dell'Ente. Infatti ai sensi dell'articolo 22, Dlgs 231/2001 se l'interruzione della prescrizione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, come è avvenuto in questo caso, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Per ogni approfondimento di merito, si rinvia alle sentenze riportate in allegato.

» 17.01.2022
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