Sul sito europeo Eur-lex sono disponibili le conclusioni dell’Avvocato Generale M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA presentate lo scorso 15 novembre alla Corte di Giustizia europea in vista del previsto pronunciamento in relazione alle cause riunite C-487/17 e C-489/17 sulla classificazione dei rifiuti con codici specchio, affinché il giudice del rinvio possa stabilire se gli imputati in vari procedimenti penali abbiano commesso, in Italia, il reato di traffico illecito di rifiuti.
Tra i vari passaggi richiamati nelle conclusioni dell’Avvocato Generale segnaliamo in particolare:
In relazione alle considerazioni riportate nelle conclusioni, l’Avvocato Generale suggerisce nelle conclusioni alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sottoposte dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia):
«L’articolo 7 e l’allegato III alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificati dal regolamento (UE) n. 1357/2014, nonché l’allegato, rubrica «Valutazione e classificazione», punto 2, «Classificazione di un rifiuto come pericoloso», alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificato dalla decisione 2014/955/UE, devono essere interpretati nel senso che:
1) il produttore o detentore di un rifiuto classificabile con un codice specchio ha l’obbligo di accertare la composizione di tale rifiuto e di verificare successivamente, mediante calcolo o prova, se esso contenga sostanze pericolose o che presentano uno degli indizi di pericolosità elencati nell’allegato III della direttiva 2008/98 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004. A tal fine si possono utilizzare i campionamenti, le analisi chimiche e le prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 oppure riconosciuti a livello internazionale o ammessi dal diritto interno dello Stato membro.
2) Il principio di precauzione o cautela non può essere fatto valere dal produttore o detentore di un rifiuto come pretesto per non applicare la procedura di classificazione dei rifiuti con codici specchio di cui alla direttiva 2008/98 e alla decisione 2000/532, salvo che l’analisi della sua composizione e/o degli indizi di pericolosità dei suoi componenti risulti impossibile».
Nel riservarci di tenervi aggiornati sugli ulteriori sviluppi, rimandiamo alle conclusioni dell’Avvocato Generale, disponibili qui, per ulteriori dettagli.