AssoAmbiente

Circolari

034/2019/LE

Sulla G.U. n. 36 del 12/2/2019 è stata pubblicata la Legge n. 12 del 11 febbraio 2019 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, in vigore dal 13 febbraio 2019.

Per quanto di possibile interesse del settore, segnaliamo in particolare che il provvedimento interviene sulle seguenti materie:

  • sostegno PMI creditrici presso pubbliche amministrazioni con istituzione di una dotazione finanziaria di 50.000.000 euro a valere sul Fondo di garanzia per le PMI (art. 2, comma 100, lett.a) della L. 662/96);
  • misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro oltre alla abrogazione dell’art. 15 (“Libro Unico del Lavoro”) del Dlgs 151/2015;
  • modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione;
  • misure di semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES e per le zone logistiche semplificate – ZLS;
  • misure di deburocratizzazione per le imprese;
  • tracciabilità dei dati ambientali inerenti ai rifiuti;
  • passaggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della gestione delle piattaforma digitale ai fini dell’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana.

Per quanto riguarda le disposizioni sulla “tracciabilità dei dati ambientali inerenti ai rifiuti”, contenute nell’articolo 6, il provvedimento, rispetto al DL n. 135/18 (cfr. nostra circolare n. 219/18):

  • conferma:
    • la soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) a partire dal 1° gennaio 2019;
    • la soppressione dei contributi d’iscrizione al Sistri di cui all'articolo 14-bis della Legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del DM n. 78 del 30 marzo 2016, fatti salvi i contributi dovuti fino al 31 dicembre 2018;
    • il ripristino, fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 bis (cfr sotto), del solo tracciamento cartaceo previsto dagli artt. 188 (oneri dei produttori e dei detentori), 189 (catasto rifiuti), 190 (registri di carico e scarico) e 193 (formulario di trasporto) nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/10, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis che, si ricorda, è stato introdotto nel testo unico ambientale con la Legge 205/2017 - Bilancio 2018 (cfr. nostra circolare n. 233/17) e con il quale viene stabilito che gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto di cui agli articoli 190 e 193 possono essere effettuati in formato digitale e che è consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto prevista al comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata;
    • il ripristino dell’apparato sanzionatorio di cui all'articolo 258 del D.Lgs. n. 152/06, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/10.
  • prevede:
    • l’istituzione, a partire dal 13 febbraio 2019 (data entrata in vigore della presente Legge), di un “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”, cui sono tenuti ad iscriversi, “gli enti e Le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e Le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
    • la prossima emanazione di un decreto che definirà:
      • “le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori”;
      • Le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal decreto stesso;
    • il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.

Segnaliamo che nel corso della discussione parlamentare sono stati altresì accolti o accolti come raccomandazione, gli ordini del giorno riportati in allegato in materia di: end of waste, tracciabilità dei rifiuti, TARI e ritardi nei pagamenti da parte delle P.A.

FISE Assoambiente è presente al tavolo ministeriale che, sotto la guida dell’Albo Gestori Ambientali, sta lavorando all’istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ed alla sua regolamentazione. In materia è attivo anche il gruppo di lavoro associativo a supporto dei riscontri richiesti all’Associazioni in tale sede.

Nel rimandare al testo del provvedimento e agli ordini del giorno, riportati in allegato in alla presente, per gli opportuni approfondimenti, rimaniamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 15.02.2019
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