Informiamo che l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali si è espresso, con la circolare n. 4 del 7 marzo 2019, sulla corretta applicazione del requisito per l’iscrizione di cui all’art. 10, comma 2 lett. d) del D.M. 120/2014, recante il vincolo di non aver riportato alcuna condanna a pena detentiva passata in giudicato per reati ambientali, avverso norme sulla tutela della salute, in materia edilizia o in materia urbanistica, ovvero non aver riportato condanne alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
Il Comitato nazionale chiarisce che la pena va valutata unitariamente nel caso in cui uno stesso soggetto abbia riportato in tempi diversi condanne per il medesimo titolo di reato e, in sede di esecuzione, le condanne siano state sottoposte alla disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. e dell’art. 81 comma 2 c.p..
Nel rimandare al testo della circolare, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, rimaniamo a disposizione per informazioni.