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Circolari

057/2019/NA

La Corte di giustizia europea Sez. 1^, ha emesso la Sentenza C-399/17 del 14/03/2019 nell’ambito di un procedimento in cui la Commissione aveva chiesto di dichiarare, nei confronti della Repubblica ceca, la violazione degli obblighi previsti dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (articolo 24, paragrafo 2, e articolo 28, paragrafo 1).

I fatti riguardano una spedizione in Polonia ad opera di un operatore ceco di circa 20 000 tonnellate di TPS-NOLO (Geobal), una miscela composta da acido di catrame derivante dalla raffinazione del petrolio, carbonio polvere e ossido di calcio, in merito alla quale le autorità polacche avevano informato il Ministero dell'ambiente ceco che ritenevano che la spedizione fosse una spedizione illegale di rifiuti ai sensi del Regolamento 1013/2006 a causa dell'assenza della notifica richiesta da tale Regolamento. Il Ministero dell'Ambiente ceco aveva evidenziato che, poiché il TPS-NOLO (Geobal) era stato registrato ai sensi del regolamento REACH, non era da considerarsi rifiuto e, di conseguenza, non aveva ordinato al mittente ceco della miscela in questione di provvedere a riprendere indietro la merce, secondo quanto stabilito dal citato Regolamento.

La Corte di Giustizia UE ha respinto il ricorso della Commissione sulla base delle seguenti argomentazioni:

  • nel caso di specie, spetta alla Commissione provare che la miscela in questione è rifiuto, presupposto per dichiarare l’illegalità della spedizione ai sensi del regolamento sulle spedizioni di rifiuti;
  • a tal fine, la Commissione non può basarsi semplicemente sulla presunzione stabilita nel Regolamento 1013/2006 che, in caso di disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e destinazione per quanto riguarda se una sostanza è rifiuto, la sostanza deve essere considerata come rifiuto;
  • il fatto che una sostanza sia il risultato di un'operazione di recupero di rifiuti è solo uno dei fattori che dovrebbero essere presi in considerazione al fine di determinare se tale sostanza sia di scarto e, di per sé, non consente di trarre conclusioni definitive a tale proposito. Di conseguenza, il semplice fatto che il TPS-NOLO (Geobal) sia prodotto dai rifiuti non costituisce una base per dimostrare che esso, di per sé, è un rifiuto;
  • la Corte ha, inoltre, rilevato che il concetto di rifiuto non si basa sulla natura pericolosa di una sostanza. Per quanto riguarda la natura pericolosa, denunciata dalla Commissione, del catrame da cui deriva la TPS-NOLO (Geobal), la Corte ha affermato che il diritto dell'Unione non esclude la possibilità che i rifiuti considerati pericolosi possano cessare di essere rifiuti se con un'operazione può essere riutilizzato senza mettere a repentaglio la salute umana o danneggiare l'ambiente e se il detentore non lo scarta o intende scartarlo;
  • La Corte ha, infine, ritenuto che, sebbene la registrazione della miscela in questione come sostanza chimica ai sensi del regolamento REACH prima della sua spedizione possa dimostrarsi errata, tale ipotesi da sola non è sufficiente per dimostrare che la miscela è un rifiuto.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al testo della Sentenza e al Comunicato stampa della Corte di Giustizia europea disponibili (in inglese) in allegato.

» 03.04.2019
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