AssoAmbiente

Circolari

2025/454/SAEC-ALB/LE

La delibera n. 6 del 26 novembre 2025 recante “Requisiti e modalità attuative del ruolo del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120”, pubblicata sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali nei giorni scorsi (cfr. ns circolare n. 450/2025) e che entrerà in vigore 2 gennaio 2026, opera una riforma organica della figura del Responsabile Tecnico (RT) e definisce un quadro unico e aggiornato dei requisiti, delle modalità di verifica e delle condizioni per l’esercizio dell’incarico del responsabile tecnico.

La deliberazione nasce dall’esigenza di ricondurre a sistema un insieme di regole che, nel tempo, si era stratificato a seguito delle numerose deliberazioni emanate dal Comitato nazionale sulla materia e che con il nuovo provvedimento vengono abrogate e sostituite da una disciplina unitaria, più coerente con l’attuale assetto normativo introdotto dal Legislatore con il comma 16-bis dell’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 (cfr. circolare Assoambiente n. 356/2024).

Tra le principali novità della riforma, che si pone il duplice obiettivo di garantire maggiore certezza e omogeneità applicativa tra le Sezioni regionali dell’Albo e di rafforzare la professionalità del Responsabile Tecnico (RT) si evidenziano:  

  • la ridefinizione dei requisiti professionali, fissata dall’art. 1 e dal nuovo Allegato A. Le tabelle pubblicate nella Deliberazione riportano per ciascuna categoria e classe di iscrizione, i requisiti necessari a ricoprire il ruolo di RT che consistono nel possesso di idoneo titolo di studio, anni di esperienza e superamento delle verifiche di idoneità. Rispetto alla precedente disciplina, viene introdotto il chiarimento che per idoneo titolo di studi si intende il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, con la sola eccezione degli RT già in carica al 16 ottobre 2017 (“regime transitorio”).
     
  • la riscrittura delle verifiche, sia iniziali che di aggiornamento, che, tra qualche conferma e molte novità, supera il quadro delineato dalle precedenti deliberazioni.  Al riguardo si segnala che:
  • la verifica iniziale dell’idoneità è composta da un modulo generale, comune a tutte le categorie, e da uno o più moduli specialistici, a scelta del candidato in base alle attività da svolgere (il candidato può sostenere fino a tre moduli specialistici nella stessa sessione);
  • la verifica di aggiornamento dell’idoneità è costituita dai soli moduli specialistici nell’ambito dei quali sono stati inserite anche alcune domande del modulo generale;
  • i contenuti delle verifiche sono stati riorganizzati in funzione della verifica (iniziale o di aggiornamento) e riportati nell’Allegato C;
  • la validità dell’idoneità rimane quinquennale, ma viene introdotta la possibilità che allo scadere del quinquennio il responsabile tecnico ha ulteriori 12 mesi di tempo per effettuare la verifica di aggiornamento, fermo restando che fino al superamento della stessa non potrà svolgere l’attività. In caso di mancato superamento della verifica di aggiornamento nel termine previsto, il soggetto dovrà sottoporsi alla verifica iniziale. 
     
  • l’aggiornamento del punteggio relativo al superamento delle verifiche di idoneità che:
    • conferma per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a:

32 punti nel modulo generale;
34 punti nel modulo specialistico;

  • introduce per la verifica di aggiornamento un punteggio almeno pari:

28 punti nel modulo specialistico 

  • la riorganizzazione dellemodalità di svolgimento delle verifiche di idoneità, che definisce procedure uniformi per tutte le Sezioni regionali dell’Albo in particolare per le prove in modalità digitale, mentre per le prove cartacee vengono confermate le precedenti modalità;
     
  • la revisione della disciplina della dispensa dalle verifiche per il legale rappresentante (a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo art. 212, comma 16-bis, del D.lgs. n. 152/2006), che consente al legale rappresentante di assumere il ruolo di Responsabile Tecnico senza dover sostenere né la verifica iniziale né quella di aggiornamento, purché siano rispettate le altre condizioni riportate nell’Allegato A alla Deliberazione in oggetto, recependo, in tal senso, il chiarimento fornito dal MASE con la nota prot. 78183 del 24 aprile 2025 (cfr. circolare Assoambiente n. 170/2025), secondo cui la dispensa riguarda solo la verifica di idoneità ma non esonera l’aspirante RT dal possesso dei requisiti di titolo di studio e di esperienza previsti dall’articolo 12 del DM 120/2014. Sullo specifico tema la Deliberazione precisa altresì che la dispensa:
    • può essere concessa solo se il legale rappresentante ha ricoperto l’incarico per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività per il quale l’impresa è iscritta (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio, bonifica di siti o di beni contenenti amianto);
    • riguarda esclusivamente l’impresa rappresentata e non può essere utilizzata per svolgere il ruolo di RT presso altre aziende, neppure collegate o appartenenti allo stesso gruppo se nelle stesse non si ricopre l’incarico di LR;
    • non è definitiva: la Deliberazione prevede infatti che, in caso di cessazione del ruolo di legale rappresentante, il soggetto perda automaticamente il beneficio della dispensa e che, se intende continuare a operare come RT, dovrà superare la verifica di aggiornamento entro 24 mesi; oltre tale termine, sarà necessario sostenere la verifica iniziale. 
       
  • il regime transitorio che stabilisce che le domande per la nomina del Responsabile Tecnico già presentate alla data di entrata in vigore del provvedimento saranno trattate secondo le disposizioni previgenti, senza necessità di integrare la documentazione o riavviare l’istruttoria. A partire dal 2 gennaio 2026, tutte le nuove richieste saranno invece valutate esclusivamente sulla base delle nuove regole introdotte dalla Deliberazione n. 6/2025;
     
  • l’abrogazione di tutte le deliberazioni che, nel corso degli ultimi anni, hanno disciplinato la materia (tra cui le delibere n. 6/2017, n. 3/2019, n. 4/2019, n. 5/2021, n. 7/2022, n. 1/2024 e n. 1/2025). Di fatto dal 2026 il nuovo provvedimento diventa l’unico riferimento regolatorio per i requisiti, le modalità di verifica e le condizioni per l’assunzione dell’incarico di Responsabile Tecnico.
     

Per completezza sulla materia, cogliamo l’occasione per ricordare (come già anticipato con circolare Assoambiente n. 450/2025) che:

  • è stato anche pubblicato il calendario delle verifiche RT per l'anno 2026, redatto in condivisione con le Sezioni regionali e provinciali e revisionato in previsione dell’imminente pubblicazione di un nuovo set di quiz per le verifiche d'idoneità;
  • i nuovi quiz per le prove d'esame, approvati dal Comitato nazionale, verranno pubblicati solo a valle dell'ultima sessione del 2025 prevista per l'11 dicembre;
  • a breve verrà pubblicata sul sito dell'Albo e sui canali social istituzionali una breve video guida relativa alle innovazioni introdotte.
» 09.12.2025

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