AssoAmbiente

Circolari

075/2019/LE

L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato il 9 maggio scorso la circolare n. 5, per fornire chiarimenti sia sulle disposizioni emanate con la delibera n. 3 del 13 luglio 2016 riguardante la documentazione richiesta per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 (“esercizio trasporto transfrontaliero dei rifiuti”), sia sulle precisazioni fornite con circolare n. 149 del 2 febbraio 2017.

Il Comitato nazionale con la circolare in oggetto indica che, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 15, comma 4, lettera c) del DM 3 giugno 2014 n. 120 (ovvero il possesso, per le imprese che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada, della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di mezzi), sussiste una sostanziale equipollenza tra la licenza comunitaria e l’autorizzazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera per quanto riguarda i trasporti bilaterali su strada in transito sui territori della Comunità Europea e della Svizzera.

Tale analogia è giustificata dagli artt. 9 e 10 dell’accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999, i quali stabiliscono che i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi sono effettuati dietro rilascio di un’autorizzazione analoga a quella istituita per i trasportatori comunitari dal Regolamento (CE) 1072/2009 e la concessione di tale autorizzazione da parte delle Autorità svizzere è di fatto subordinata alle modalità di rilascio, uso e rinnovo dello stesso Regolamento.

Alla luce delle suddette indicazioni, il Comitato Nazionale ritiene quindi che:

  • l’autorizzazione rilasciata dall’autorità Svizzera, in conformità all’articolo 9 del richiamato accordo, possa considerarsi titolo idoneo ai fini dei requisiti di cui al D.M. 120/2014;
  • il requisito relativo alla capacità finanziaria di cui all’articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, sia da considerarsi comprovato previa presentazione di copia della predetta autorizzazione, analogamente a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della delibera n. 3 del 13 luglio 2016, per i soggetti in possesso di licenza comunitaria;
  • nel caso di trasporti transfrontalieri non trova applicazione la circolare n. 987 del 26 ottobre 2016 riguardante la limitazione per le imprese svizzere di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

In ultimo l’Albo aggiunge e segnala che riguardo il requisito relativo alla regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori (art. 10 comma 2 lett. e) del DM 120/2014), per la Confederazione Svizzera, la verifica dello stesso deve effettuarsi esclusivamente sull’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e sulla previdenza professionale, escludendo di fatto il controllo sulla previdenza individuale essendo quest’ultima complementare e facoltativa.

Nel rimandare alla circolare dell’Albo, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

» 10.05.2019
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